Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Denominazione
E' costituita un'associazione denominata "Associazione Amici di Suor Orsola per la promozione degli studi giuridici".
Art. 2
Sede
L'associazione ha sede in Napoli.
Art. 3
Scopo
L'associazione non ha fini di lucro e ha per scopo la promozione dell'istruzione e della formazione universitaria e postuniversitaria nei diversi settori del diritto e la promozione e diffusione della cultura giuridica.
Art. 4
Durata
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 5
Regolamentazione
L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea degli associati.
Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di enti non commerciali e di associazioni.
Capo II
Associati
Art. 6
Ammissione
Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, enti anche di tipo associativo ed in genere istituzioni pubbliche e private, che condividono le finalità dell'associazione
e s'impegnano a realizzarle.
L'ammissione all'associazione viene deliberata dal consiglio direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
E'espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e pertanto la partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.
Gli associati non persone fisiche parteciperanno all'associazione a mezzo di loro rappresentanti individuati dai rispettivi competenti organi in conformità alle proprie norme statutarie.
Art. 7
Diritti
Tutti gli associati hanno uguali diritti.
Gli associati hanno diritto a che l'associazione attui le
finalità associative.
Gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto, e in particolare tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 8
Obblighi
Gli associati hanno l'obbligo di non ostacolare l'attuazione delle finalità associative e di agire verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e buona fede.
Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità e nella misura determinata dal consiglio direttivo.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 9
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo, neanche a causa di morte, e si perde per recesso ed esclusione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio direttivo per iscritto con lettera raccomandata e ha effetto decorsi tre mesi dal ricevimento della raccomandata medesima.
L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea per i seguenti motivi:
- inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei confronti dell'associazione;
- mancato pagamento delle quote associative;
- inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti;
- compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'associazione;
- dichiarazione di fallimento o sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa;
- interdizione, inabilitazione o condanna penale.
La deliberazione assembleare di esclusione di un associato deve essere preceduta da richiesta al medesimo da parte del consiglio direttivo di comunicazione scritta contenente eventuali
giustificazioni, richiesta da inviare a mezzo raccomandata postale o fax, almeno trenta giorni prima di quello dell'adunanza assembleare, al domicilio indicato dall'associato al consiglio direttivo
all'atto dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di variazione del domicilio medesimo.
L'associato della cui esclusione si tratta non ha diritto di voto nella deliberazione relativa e non viene computato nel numero degli associati ai fini del calcolo della maggioranza.
Capo III
Ordinamento ed Amministrazione
Art. 10
Organi
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell'associazione;
- il tesoriere;
- il comitato dei garanti;
- il collegio dei revisori.
Le cariche associative sono elettive.
Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi ausiliari, come ad esempio responsabili di settore e commissioni operative e di esperti, potranno essere previsti con disposizioni
regolamentari.
Art. 11
Assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli associati.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da altro associato designato contestualmente dagli intervenuti.
Possono essere invitati ad assistere alle adunanze assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e privati che abbiano concesso il loro patronato all'associazione.
L'assemblea:
- elegge i componenti del consiglio direttivo e le altre cariche associative;
- approva il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione predisposti dal consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo e delibera sulle loro modificazioni;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione, compresa la destinazione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.30;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- esercita tutte le competenze ad essa demandate dallo statuto, nonché ogni altra non espressamente riservata ad altri organi.
Art. 12
Convocazione
L'assemblea è convocata a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto spedito a mezzo raccomandata postale o fax agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio indicato
all'atto dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di variazione.
La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo
nello stesso giorno fissato per la prima.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.
Art. 13
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti,salvo quanto
infra stabilito.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto infra stabilito.
Per le modificazioni dello statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre
il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato ha un solo voto.
Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato potrà rappresentare un massimo di altri
tre associati.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 14
Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario designato tra gli associati dagli intervenuti, o da un notaio.
I verbali sono trascritti in apposito libro consultabile da tutti gli associati, che possono richiederne copie ed estratti.
Art. 15
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'associazione, dal tesoriere e da altri tre o cinque membri, secondo quanto determinato dall'assemblea.
I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea tra gli associati.
Art. 16
Durata e funzioni del consiglio direttivo
I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare:
- predispone i regolamenti dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- determina l'importo delle quote associative;
- predispone il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione corredati da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- convoca l'assemblea;
- svolge tutte le attività esecutive dell'associazione rispettando gli indirizzi generali approvati dall'assemblea.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorrono la presenza di almeno la metà dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari che li riguardano e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.
Alle adunanze del consiglio direttivo assistono il presidente del collegio dei revisori, o un altro revisore da lui delegato, e un componente del comitato dei garanti nella persona indicata dal
comitato stesso con specifica deliberazione.
Art. 17
Presidente dell'Associazione
Il presidente dell'associazione è anche il presidente del consiglio direttivo.
Il presidente convoca il consiglio direttivo.
Il presidente presiede l'assemblea e le riunioni del consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri organi e la rappresentanza esclusiva in giudizio della medesima.
Art. 18
Tesoriere
Il tesoriere cura la riscossione delle quote associative, custodisce la cassa dell'associazione e cura la contabilità anche nei rapporti con professionisti in ordine alla medesima incaricati.
Art. 19
Comitato dei garanti
I componenti del comitato dei garanti sono nominati dall'assemblea, nel numero determinato dalla stessa, tra personalità di alto rilievo istituzionale, professori universitari di chiara fama ed
eminenti professionisti, anche non associati e sono rieleggibili.
Ogni componente del comitato dei garanti dura in carica
cinque anni.
Il comitato dei garanti esprime il suo parere consultivo sugli argomenti ad esso sottoposti dagli altri organi dell'associazione.
Esprime parere sul piano-programma dell'attività e vigila sulla sua attuazione.
Svolge ogni attività di vigilanza e di impulso che ritiene necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'associazione
Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.
Per la validità delle deliberazioni del comitato dei garanti occorrono la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 20
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea per idonea capacità professionale anche tra non associati.
Il collegio dei revisori elegge tra i suoi componenti il presidente.
I membri del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rileggibili. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.
Il collegio dei revisori controlla la gestione contabile dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di
cassa; riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, con una relazione scritta, sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità, e
fa osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.
Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza assoluta.
Capo IV
Beni e risorse economiche
Art. 21
Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni dell'associazione stessa.
I beni dell'associazione sono elencati in appositi inventari, depositati presso la sede associativa e consultabili da tutti gli associati.
E' comunque vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
Art. 22
Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni, legati ed eredità;
- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.
Art. 23
Donazioni e lasciti
L'associazione può ricevere donazioni, legati e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari a titolo universale, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento
delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi atti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Il presidente dell'associazione esegue le delibere di accettazione e compie i relativi atti.
Art. 24
Finanziamenti
L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, anche avvalendosi delle
provvidenze previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
E' comunque vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al tasso
ufficiale di sconto oltre al limite massimo indicato alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Capo V
Esercizio finanziario, Bilancio e Rendiconto annuale
Art. 25
Esercizio annuale
L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26
Bilancio previsionale
Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione per l'anno successivo, corredati da una relazione illustrativa.
Il bilancio previsionale deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica dell'associazione.
Il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione con la relazione illustrativa devono restare depositati in copia nella sede dell'associazione durante i quindici giorni
che precedono l'assemblea e finché siano approvati. Tutti gli associati possono prenderne visione.
Art. 27
Rendiconto economico e finanziario
Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.
Il rendiconto deve essere comunicato dal consiglio direttivo al collegio dei revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il rendiconto deve restare depositato in copia, insieme con la relazione sul medesimo del collegio dei revisori di cui al penultimo comma del precedente articolo 20, nella sede dell'associazione
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Tutti gli associati possono prenderne visione.
Art. 28
Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Capo VI
Scioglimento
Art. 29
Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista nella seconda parte del comma 3 del precedente articolo 13.
L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, e stabilisce la destinazione del patrimonio residuo in conformità a quanto disposto dal
successivo articolo 30.
Art. 30
Devoluzione del patrimonio
Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modifiche e integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Capo VII
Disposizioni transitorie
Art. 31
Prima nomina di cariche associative
La prima nomina del presidente dell'associazione, del tesoriere, di tutti gli altri componenti del consiglio direttivo e dei componenti del comitato dei garanti è effettuata nell'atto costitutivo dell'associazione.
In evidenza
7.11.2024
Avvisi generali
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Attività didattiche del I semestre (a.a. 2024/25): si inizia!
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