DECRETO N. 401
IL RETTORE,
- Vista la legge 30.12.2010 n. 240 e in particolare l'art. 18, comma 6;
- Visto il "Regolamento per l'assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto
attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni", approvato
con delibera del Senato Accademico del 26.03.2013 ed emanato da questa
Università con D.R. n. 339 del 25.06.2013;
- Visto il progetto di ricerca "Interventi finalizzati a Scuole o Laboratori o
Strutture di eccellenza" finanziato dalla L.R. 13/2004, "Promozione e
valorizzazione delle Università della Campania";
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
20.05.2013, che approvano l'attivazione di n. 1 borsa di studio della durata di
16 mesi e l'emanazione del relativo bando di concorso;
- Assunti i relativi impegni di spesa a gravare sul predetto finanziamento;
DECRETA
Art. 1
Con riferimento al progetto di ricerca "Interventi finalizzati a Scuole o
Laboratori o Strutture di eccellenza" finanziato dalla L.R. 13/2004, "Promozione
e valorizzazione delle Università della Campania", è indetta una selezione per
l'assegnazione di n. 1 borsa di studio, da svolgersi presso l'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, avente ad oggetto la seguente attività di
ricerca:
Progettazione e sperimentazione modulare di una proposta di rete gestionale
delle collezioni museali e del Complesso Monumentale dell'Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, con particolare riferimento all'attuazione di processi di
comunicazione integrata e valorizzazione sostenibile nella logica World Heritage
UNESCO.
Art. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età, i cittadini
italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di dottore di ricerca in discipline storico/archeologiche/museologiche
ovvero titolo universitario equipollente;
b) Curriculum professionale e/o di ricerca attestante pregresse e significative
esperienze nel settore della gestione e valorizzazione di reti e sistemi
museali/monumentali, nonché nella progettazione di settore in ambito comunitario
(P.O.R., P.O.N., FESR, etc.) e in ambito UNESCO.
L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
Art. 3
La selezione avviene per titoli e valutazione del curriculum scientifico-professionale.
Art. 4
La borsa di studio avrà la durata di 16 mesi e non è rinnovabile.
L'importo della borsa ammonta a € 25.600,00 lordi e sarà erogata dall'Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa in rate mensili posticipate allo svolgimento
dell'attività di ricerca.
La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con l'iscrizione a qualunque
corso di studio.
Art. 5
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice,
dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa - Area Affari Generali - Via Suor Orsola n. 10 - 80135
Napoli, ed essere presentate o fatte pervenire, corredate dei titoli valutabili,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9 agosto 2013, pena l'esclusione dalla
selezione.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Sull'involucro del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del
concorrente, nonché la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione per una
borsa di studio…(con l'indicazione del titolo dell'attività di ricerca, come da
art. 1 del presente bando)".
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere, a pena di
esclusione, le seguenti dichiarazioni:
1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito ove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso, il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
2. il titolo dell'attività di ricerca per la quale si intende concorrere, di cui
al precedente art. 1;
3. di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
Gli aspiranti devono, inoltre, allegare alla domanda:
- autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, relativa al possesso
del titolo di dottore di ricerca con indicazione della denominazione del corso
di dottorato, della data di conseguimento, nonché dell'Università ove il corso
si è svolto;
- altri titoli utili ai fini della selezione quali: diplomi di specializzazione,
master, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero,
borse di studio, corsi di formazione nazionali o internazionali, contratti o
incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, etc. Tali titoli potranno
essere prodotti anch'essi mediante autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e delle modifiche previste dalla legge n. 183 del 12.11.2011 art.
15;
- curriculum scientifico-professionale in formato europeo, sottoscritto in ogni
pagina e contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs.
196/2003 e s.i.m.);
- eventuali pubblicazioni complete dei dati identificativi (autori, titolo,
rivista/libro, nn. pagine, anno di pubblicazione) e tesi di dottorato di
ricerca;
- elenco, in carta libera, sottoscritto dal candidato, delle pubblicazioni e dei
titoli sopra menzionati;
- copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza
e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 6
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, sarà composta da tre componenti di cui: due scelti tra docenti e ricercatori appartenenti ai ruoli universitari nazionali e internazionali e dal Responsabile del Progetto o suo delegato (anche se non appartenente ai ruoli universitari).
Art. 7
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli e del
curriculum scientifico-professionale presentati dal candidato.
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel modo seguente:
- dottorato di ricerca in discipline storico/archeologiche/museologiche: fino a
30 punti;
- esperienze lavorative e di ricerca pregresse su tematiche attinenti l'attività
di ricerca oggetto del bando: fino a 40 punti;
- pubblicazioni e altri titoli: fino a 30 punti.
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del
punteggio nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I
criteri di attribuzione del punteggio andranno, comunque, specificati per
iscritto e allegati agli atti della Commissione.
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo
non inferiore ai 6/10 dei punti disponibili.
Art. 8
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Art. 9
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. La borsa di studio che - a seguito di rinuncia del vincitore - risulterà disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Art. 10
Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata nella quale si darà notizia del conferimento della borsa,
l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, all'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa dichiarazione di accettazione della borsa medesima
alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire
dichiarazione in cui si attesti, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) cittadinanza;
e) titolo di studio;
f) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal
presente bando.
Art. 11
L'assegnatario avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal
responsabile scientifico della ricerca;
b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo
della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo
se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati,
fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza
dal godimento della borsa;
c) presentare a fine anno una relazione completa e documentata sul programma di
attività svolto.
L'assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività
senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze
organizzative della struttura.
Art. 12
L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.
Napoli, 25.07.2013
IL RETTORE
Prof. Lucio d'Alessandro
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