Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
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ReS Incorrupta
Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione

Istituito con Delibera del Senato Accademico n. 8 del 15/12/2015

Statuto

Art. 1
Costituzione, finalità e compiti

1. Nell'ambito dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa è istituito il Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione - ReS Incorrupta.
2. Finalità del Centro è di compiere ricerche e studi sulle mafie e la corruzione (nonché a diffondere informazioni e risultati relativi a tali ricerche e a formare competenze scientifiche) miranti a disvelare la radici storiche, il sostrato culturale e criminale, le dinamiche sociologiche e politiche, le ragioni giuridiche, gli equilibri economici che sono sottesi ai fenomeni corruttivi e criminali.
3. A tal fine, il Centro si propone di mettere in opera metodologie, indagini, integrazioni e intersezioni tematiche tra diversi saperi, eventualmente in collaborazione con sedi istituzionali e in collegamento con atenei e centri di ricerca internazionali e nazionali, anche allo scopo di elaborare appositi percorsi di alta formazione.
4. Presso il Centro possono essere istituite specifiche Sezioni di ricerca.

Art. 2
Organi

1. Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato scientifico;
d) il Segretario scientifico.
e) il Segretario amministrativo.

Art. 3
Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore tra i professori universitari ordinari, anche a riposo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione.
2. Il suo mandato dura tre anni accademici e può essere confermato.
3. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina l'attività;
b) adotta ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere e diffondere l'attività scientifica del Centro;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle sue delibere;
d) convoca e presiede il Comitato scientifico;
e) sottopone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e la relativa relazione, predisposti dal Segretario amministrativo, all'approvazione del Consiglio direttivo;
f) predispone annualmente il piano di sviluppo delle attività, le richieste di finanziamento e la relazione finale sui risultati conseguiti, corredata della relativa documentazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
g) ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti, in analogia con quanto disposto per i Dipartimenti universitari;
i) in caso di necessità e di urgenza può adottare delibere di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva all'adozione.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni a un componente del Consiglio direttivo.
5. Al Direttore è attribuita, per la durata della carica, una indennità annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Il Direttore può rinunciare a ricevere tale indennità e può decidere eventualmente di destinare le relative risorse per le finalità di cui al successivo art. 9, comma 2, lettera a).

Art. 4
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, e da sei componenti nominati dal Rettore, su proposta del Direttore, scelti tra i professori ordinari, straordinari e associati (anche a riposo) ovvero tra i professori a contratto dell'Ateneo.
2. Esso dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio direttivo:
a) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni e il consuntivo;
b) approva il piano annuale di sviluppo delle attività, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati conseguiti;
c) delibera sulle richieste di adesione di altre unità di ricerca;
d) approva contratti e convenzioni di interesse del Centro;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti in analogia con quanto disposto per i Consigli dei Dipartimenti universitari.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Direttore ritenga necessaria la sua convocazione.
6. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 5
Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore, che lo presiede, dai componenti del Consiglio direttivo e da scienziati, operatori ed esperti di comprovata competenza scientifica scelti dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore.
2. Esso coadiuva il Direttore nella elaborazione delle linee di ricerca e nell'attuazione dei programmi di ricerca, nei rapporti con gli organismi istituzionali e scientifici, nella pubblicazione di ricerche e studi promossi dal Centro, nell'utilizzazione e diffusione dei risultati delle ricerche.

Art. 6
Il Segretario scientifico

1. Il Segretario scientifico è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, su proposta del Direttore. Dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.
2. Il Segretario scientifico coadiuva il Direttore:
a) nella ideazione, elaborazione e realizzazione delle progettualità scientifiche del Centro e nell'attuazione del piano di sviluppo delle attività;
b) nella tenuta dei contatti esterni, in ordine ai quali opera - ove occorra, anche su delega del Direttore - al fine dell'attività istruttoria volta alla stipula di convenzioni e di accordi per il perseguimento delle finalità del Centro;
c) nella registrazione e nella diffusione dei risultati conseguiti dal Centro.
3. Al Segretario scientifico è attribuita, per la durata della carica, una indennità annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Il Direttore può rinunciare a ricevere tale indennità e può decidere eventualmente di destinare le relative risorse per le finalità di cui al successivo art. 9, comma 2, lettera a).

Art. 7
Il Segretario amministrativo

1. Il Segretario amministrativo è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, tra il personale, anche a contratto, dell'Università, che possieda un livello culturale adeguato nonché le necessarie competenze amministrative.
2. Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore:
a) nell'espletamento di tutte le sue funzioni e nell'attuazione delle iniziative volte a promuovere e diffondere l'attività scientifica e i risultati del Centro;
b) nella gestione amministrativa e contabile del Centro, in ordine alla quale condivide la responsabilità gestionale;
c) nello svolgimento della verbalizzazione dei lavori del Consiglio direttivo.
Inoltre, il Segretario amministrativo:
d) predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati da una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
e) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'ambito del Centro.
3. Gli eventuali costi derivanti dal contratto del Segretario amministrativo gravano interamente ed esclusivamente sul bilancio del Centro.

Art. 8
Personale, sede e strutture

1. Il Centro può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario ad esso assegnato dall'Università o messo a disposizione da enti con esso convenzionati ovvero, ove necessario, da personale appositamente selezionato con specifico avviso pubblico, per l'espletamento di specifiche attività amministrative. Questi ultimi incarichi sono sempre da intendere come temporanei, volti all'esplicazione di specifici oggetti non a carattere scientifico e non possono mai tradursi in contratti a tempo indeterminato.
2. Il Centro ha sede presso l'Università, nei locali ad esso assegnati dal Consiglio di amministrazione. In prima applicazione, la sede è situata presso i locali del CRIE.

Art. 9
Gestione amministrativo-contabile, beni e risorse finanziarie

1. Il Centro ha autonomia gestionale, amministrativa e di spesa.
2. Può disporre di beni e risorse finanziarie costituite da:
a) fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione per il sostenimento dell'organizzazione del Centro e per lo svolgimento di specifici progetti e attività;
b) finanziamenti di amministrazioni pubbliche e contributi di soggetti pubblici e privati volti al perseguimento delle finalità istituzionali del Centro;
c) corrispettivi di servizi prestati dal Centro in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Centro.
d) contributi, elargizioni, donazioni, legati e lasciti che, seppure rientranti a tutti gli effetti di legge nel patrimonio dell'Ateneo, siano vincolati nello scopo al perseguimento delle finalità del Centro.

Art. 10
Verifica dell'attività

1. La relazione annuale sull'attività e i risultati scientifici conseguiti dal Centro è inviata al Rettore e al Senato accademico.
2. L'attività del Centro è soggetta alle opportune verifiche del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne i profili contabili, e alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo, per quel che riguarda l'attività di ricerca svolta.

Art. 11
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto, previa approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università, entra in vigore il 1° dicembre 2015.
2. In sede di prima attuazione, il Rettore provvede immediatamente alla nomina del Direttore e questi propone seduta stante al Rettore i nominativi dei componenti del Consiglio direttivo. Il Direttore convoca una riunione del Consiglio direttivo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente statuto e propone allo stesso di deliberare in ordine alla nomina del Segretario scientifico e del Segretario amministrativo nonché dei componenti del Comitato scientifico.
3. Lo scioglimento del Centro può essere disposto soltanto a seguito di motivata delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università. In tale ipotesi, i beni e le risorse del Centro rientrano nella piena disponibilità dell'Università, salva la necessità, nei casi deputati, di proseguire nel perseguimento del vincolo di scopo.

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