Istituito con Delibera del Senato Accademico n. 8 del 15/12/2015
Statuto
Art. 1
Costituzione, finalità e compiti
1. Nell'ambito dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa è istituito
il Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione - ReS Incorrupta.
2. Finalità del Centro è di compiere ricerche e studi sulle mafie e la
corruzione (nonché a diffondere informazioni e risultati relativi a tali
ricerche e a formare competenze scientifiche) miranti a disvelare la radici
storiche, il sostrato culturale e criminale, le dinamiche sociologiche e
politiche, le ragioni giuridiche, gli equilibri economici che sono sottesi ai
fenomeni corruttivi e criminali.
3. A tal fine, il Centro si propone di mettere in opera metodologie, indagini,
integrazioni e intersezioni tematiche tra diversi saperi, eventualmente in
collaborazione con sedi istituzionali e in collegamento con atenei e centri di
ricerca internazionali e nazionali, anche allo scopo di elaborare appositi
percorsi di alta formazione.
4. Presso il Centro possono essere istituite specifiche Sezioni di ricerca.
Art. 2
Organi
1. Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato scientifico;
d) il Segretario scientifico.
e) il Segretario amministrativo.
Art. 3
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Rettore tra i professori universitari
ordinari, anche a riposo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di
amministrazione.
2. Il suo mandato dura tre anni accademici e può essere confermato.
3. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina l'attività;
b) adotta ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere e diffondere l'attività
scientifica del Centro;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle sue delibere;
d) convoca e presiede il Comitato scientifico;
e) sottopone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e la
relativa relazione, predisposti dal Segretario amministrativo, all'approvazione
del Consiglio direttivo;
f) predispone annualmente il piano di sviluppo delle attività, le richieste di
finanziamento e la relazione finale sui risultati conseguiti, corredata della
relativa documentazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
g) ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento
del Centro;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai
regolamenti, in analogia con quanto disposto per i Dipartimenti universitari;
i) in caso di necessità e di urgenza può adottare delibere di competenza del
Consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza
successiva all'adozione.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le
proprie funzioni a un componente del Consiglio direttivo.
5. Al Direttore è attribuita, per la durata della carica, una indennità annuale
nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Il
Direttore può rinunciare a ricevere tale indennità e può decidere eventualmente
di destinare le relative risorse per le finalità di cui al successivo art. 9,
comma 2, lettera a).
Art. 4
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, e da sei
componenti nominati dal Rettore, su proposta del Direttore, scelti tra i
professori ordinari, straordinari e associati (anche a riposo) ovvero tra i
professori a contratto dell'Ateneo.
2. Esso dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti possono essere
confermati.
3. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo, che svolge
le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio direttivo:
a) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni e il consuntivo;
b) approva il piano annuale di sviluppo delle attività, le richieste di
finanziamento e la relazione sui risultati conseguiti;
c) delibera sulle richieste di adesione di altre unità di ricerca;
d) approva contratti e convenzioni di interesse del Centro;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai
regolamenti in analogia con quanto disposto per i Consigli dei Dipartimenti
universitari.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il
Direttore ritenga necessaria la sua convocazione.
6. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del Direttore.
Art. 5
Il Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore, che lo presiede, dai
componenti del Consiglio direttivo e da scienziati, operatori ed esperti di
comprovata competenza scientifica scelti dal Consiglio direttivo su proposta del
Direttore.
2. Esso coadiuva il Direttore nella elaborazione delle linee di ricerca e
nell'attuazione dei programmi di ricerca, nei rapporti con gli organismi
istituzionali e scientifici, nella pubblicazione di ricerche e studi promossi
dal Centro, nell'utilizzazione e diffusione dei risultati delle ricerche.
Art. 6
Il Segretario scientifico
1. Il Segretario scientifico è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi
componenti, su proposta del Direttore. Dura in carica tre anni accademici e può
essere confermato.
2. Il Segretario scientifico coadiuva il Direttore:
a) nella ideazione, elaborazione e realizzazione delle progettualità
scientifiche del Centro e nell'attuazione del piano di sviluppo delle attività;
b) nella tenuta dei contatti esterni, in ordine ai quali opera - ove occorra,
anche su delega del Direttore - al fine dell'attività istruttoria volta alla
stipula di convenzioni e di accordi per il perseguimento delle finalità del
Centro;
c) nella registrazione e nella diffusione dei risultati conseguiti dal Centro.
3. Al Segretario scientifico è attribuita, per la durata della carica, una
indennità annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione
dell'Università. Il Direttore può rinunciare a ricevere tale indennità e può
decidere eventualmente di destinare le relative risorse per le finalità di cui
al successivo art. 9, comma 2, lettera a).
Art. 7
Il Segretario amministrativo
1. Il Segretario amministrativo è nominato dal Consiglio direttivo, su
proposta del Direttore, tra il personale, anche a contratto, dell'Università,
che possieda un livello culturale adeguato nonché le necessarie competenze
amministrative.
2. Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore:
a) nell'espletamento di tutte le sue funzioni e nell'attuazione delle iniziative
volte a promuovere e diffondere l'attività scientifica e i risultati del Centro;
b) nella gestione amministrativa e contabile del Centro, in ordine alla quale
condivide la responsabilità gestionale;
c) nello svolgimento della verbalizzazione dei lavori del Consiglio direttivo.
Inoltre, il Segretario amministrativo:
d) predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
accompagnati da una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
direttivo;
e) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'ambito del Centro.
3. Gli eventuali costi derivanti dal contratto del Segretario amministrativo
gravano interamente ed esclusivamente sul bilancio del Centro.
Art. 8
Personale, sede e strutture
1. Il Centro può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario ad esso assegnato dall'Università
o messo a disposizione da enti con esso convenzionati ovvero, ove necessario, da
personale appositamente selezionato con specifico avviso pubblico, per
l'espletamento di specifiche attività amministrative. Questi ultimi incarichi
sono sempre da intendere come temporanei, volti all'esplicazione di specifici
oggetti non a carattere scientifico e non possono mai tradursi in contratti a
tempo indeterminato.
2. Il Centro ha sede presso l'Università, nei locali ad esso assegnati dal
Consiglio di amministrazione. In prima applicazione, la sede è situata presso i
locali del CRIE.
Art. 9
Gestione amministrativo-contabile, beni e risorse finanziarie
1. Il Centro ha autonomia gestionale, amministrativa e di spesa.
2. Può disporre di beni e risorse finanziarie costituite da:
a) fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione per il sostenimento
dell'organizzazione del Centro e per lo svolgimento di specifici progetti e
attività;
b) finanziamenti di amministrazioni pubbliche e contributi di soggetti pubblici
e privati volti al perseguimento delle finalità istituzionali del Centro;
c) corrispettivi di servizi prestati dal Centro in relazione al perseguimento
delle finalità istituzionali del Centro.
d) contributi, elargizioni, donazioni, legati e lasciti che, seppure rientranti
a tutti gli effetti di legge nel patrimonio dell'Ateneo, siano vincolati nello
scopo al perseguimento delle finalità del Centro.
Art. 10
Verifica dell'attività
1. La relazione annuale sull'attività e i risultati scientifici conseguiti
dal Centro è inviata al Rettore e al Senato accademico.
2. L'attività del Centro è soggetta alle opportune verifiche del Consiglio di
amministrazione, per quanto concerne i profili contabili, e alla valutazione del
Nucleo di valutazione di Ateneo, per quel che riguarda l'attività di ricerca
svolta.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Il presente statuto, previa approvazione del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione dell'Università, entra in vigore il 1° dicembre
2015.
2. In sede di prima attuazione, il Rettore provvede immediatamente alla nomina
del Direttore e questi propone seduta stante al Rettore i nominativi dei
componenti del Consiglio direttivo. Il Direttore convoca una riunione del
Consiglio direttivo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
statuto e propone allo stesso di deliberare in ordine alla nomina del Segretario
scientifico e del Segretario amministrativo nonché dei componenti del Comitato
scientifico.
3. Lo scioglimento del Centro può essere disposto soltanto a seguito di motivata
delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
dell'Università. In tale ipotesi, i beni e le risorse del Centro rientrano nella
piena disponibilità dell'Università, salva la necessità, nei casi deputati, di
proseguire nel perseguimento del vincolo di scopo.
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