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Bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85 bis)

Anno Accademico 2024/2025

Procedura di registrazione all'area operativa (pdf)
Procedura di iscrizione al test di ammissione (pdf)

Premesse

Decreto n. 695

Il Rettore,
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- Visto il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- Vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. a);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- Vista la Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'art. 26;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamenti recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- Visto il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3 e 6;
- Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
- Vista la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 12 luglio 2012 n.10899 in cui all'art. 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori, e successive modifiche;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- Visto il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015 n. 107", e in particolare l'art.14, comma 3, in forza del quale: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore ai servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori di servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente Decreto";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378, recante: "Attuazione articolo 14, Decreto Legislativo n.65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore di servizi educativi per l'infanzia" e, in particolare l'art. 9 comma 2, in forza del quale: "I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 9 c.1 del D.M. n. 378 del 09/05/2018, accertati dall' Università in considerazione dei contenuti dei programmi di esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria Classe LM-85 bis";
- Visto l'avviso MUR del 24 giugno 2024 relativo al Calendario delle prove di ammissione ai Corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale a.a. 2024/2025;
- Vista la nota prot. n. 12255 del 27 giugno 2024 con la quale il MUR richiedeva agli Atenei coinvolti il potenziale formativo per i corsi a numero programmato nazionale a.a. 2024/2025;
- Vista la delibera del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell'8 luglio 2024 con la quale UNISOB comunicava, per l'anno accademico 2024/2025 il proprio potenziale formativo per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, pari a 690, così distribuiti: n. 685 riservati a studenti comunitari e extracomunitari e n. 5 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero di cui n. 2 destinati agli studenti cinesi aderenti al programma Marco Polo;
- Viste le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia a.a. 2024/2025;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
- Vista l'offerta formativa dell'Università Suor Orsola Benincasa per l'anno accademico 2024/2025;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 1114 del 31 luglio 2024 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2024/2025;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza, in attesa dell'adozione da parte del MUR del decreto sulla definizione dei posti disponibili per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, di procedere alla pubblicazione del bando di ammissione al suddetto Corso di studio per l'a.a. 2024.2025.

DECRETA

È emanato il bando per l'ammissione al Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l'anno accademico 2024/2025.

Art. 1 - Posti a concorso

1. È indetto presso questo Ateneo, nell'ambito del numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per l'anno accademico 2024/2025, per un numero provvisorio di posti disponibili al primo anno pari a n. 690, di cui n. 685 posti riservati a cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia (Legge 189/2002, art. 26) e n. 5 posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all'estero, di cui n. 2 destinati agli studenti cinesi aderenti al programma Marco Polo.

2. Il numero definitivo dei posti disponibili è stabilito con successivo Decreto Ministeriale.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso

1. Possono partecipare alla prova di ammissione di cui al precedente articolo 1:
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini extra Unione Europea, di cui all'art. 26 della Legge n. 189/2002 residenti in Italia;
- i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.
Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19).

2. Per l'ammissione alla prova e per l'eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, conseguito in Italia o all'estero. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Il suddetto titolo deve, altresì, consentire nel Paese nel quale è stato conseguito l'accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto.

Art. 3 - Domanda di partecipazione alla prova di ammissione

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione al concorso solo ed esclusivamente online, collegandosi all'indirizzo https://areaoperativa.unisob.na.it e seguendo attentamente tutte le istruzioni riportate nel tutorial e di seguito riepilogate.
Il candidato che non sia già in possesso delle credenziali di accesso all'Area operativa dovrà effettuare la registrazione alla suddetta Area. Mediante le credenziali generate dal sistema - ID e matricola - questi potrà, all'interno dell'Area personale, accedere al menu "Immatricolazioni e test d'ingresso" e cliccare su "Corsi di laurea triennali e ciclo unico quinquennali". Da questa sezione, selezionando "Iscrizione ai test d'ingresso", ciascun candidato procederà alla compilazione della domanda di partecipazione. Al termine della procedura, il sistema rilascerà copia della domanda completa di protocollo informatico.
Il candidato extra Unione Europea residente in Italia è tenuto, in fase di registrazione alla prova concorsuale, ad allegare obbligatoriamente un certificato che dimostri la sua residenza in Italia.
Il servizio di iscrizione sarà attivo a partire dal 5 agosto c.a. e fino alle ore 23.59 del 5 settembre 2024. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda, né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.

2. Le certificazioni di competenza linguistica in lingua inglese, rilasciate ai sensi del D.M. n. 3889/2012, dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione online. L'Università si riserva di effettuare controlli a campione sulle certificazioni inviate. Non saranno valutate le certificazioni conseguite in data successiva al 5 agosto c.a. e le certificazioni fatte pervenire in modalità diversa da quella indicata.

3. L'iter della presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione deve essere completato a mezzo pagamento di € 80,00 che dovrà essere effettuato tramite l'avviso di pagamento di pagoPA Servizio PagoPA1. Non sono ammesse altre modalità di pagamento se non quella indicata. La ricevuta di pagamento dovrà improrogabilmente riportare, a pena di esclusione dalla selezione, la scadenza del 5 settembre 2024.
Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla selezione.

4. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e, quindi, ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo. I candidati sono, altresì, invitati a verificare che l'iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Nel caso si riscontrassero anomalie, queste devono essere segnalate tempestivamente a questo indirizzo di posta elettronica.


1 Tutte le istruzioni sull'utilizzo della procedura di pagamento pagoPA sono consultabili qui

Art. 4 - Candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

1. Ai sensi della Legge n. 104/92, i candidati con disabilità, debitamente certificata, in relazione al proprio deficit possono inoltrare istanza di ausili, misure compensative e tempi aggiuntivi, nella misura massima del 50% rispetto al tempo complessivo della prova.

2. Ai sensi della Legge n. 170/2010, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), in possesso di idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, nella misura massima del 30% rispetto al tempo complessivo della prova.

3. Secondo disposizioni ministeriali dettate in materia di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio sono strumenti compensativi ammessi:
a. calcolatrice non scientifica;
b. video-ingranditore;
c. affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo.
Non sono ammessi i seguenti strumenti compensativi:
- dizionario e/o vocabolario;
- formulario;
- tavola periodica degli elementi;
- mappa concettuale;
- personal computer/tablet/smartphone/smartwatch o altra strumentazione similare.

4. Il/La candidato/a con disabilità o con diagnosi di DSA che, in relazione alla propria condizione, intenda richiedere ausili e/ o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, deve seguire, pena l'inapplicabilità del beneficio, le procedure sotto riportate:
a. dichiarare la propria condizione al momento della registrazione alla prova concorsuale, compilando la sezione "Dichiarazione di invalidità/DSA";
b. caricare - durante la procedura online di iscrizione al test d'ingresso - valida certificazione di invalidità/DSA (dalla quale si evinca la diagnosi) + Modello A in unico file (formato .pdf).
Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate attraverso modalità differenti. Tutte le richieste di misure compensative e/o dispensative saranno valutate dal Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA, di concerto con la Commissione e il Responsabile del procedimento amministrativo.

5. Il mancato invio della documentazione o l'invio di documentazione non conforme ai criteri indicati comporterà per il/la candidato/a lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili e dei tempi aggiuntivi richiesti.

6. I candidati con disabilità o DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 5 - Candidati extra Unione Europea residenti all'estero

1. Saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al presente bando soltanto i candidati extra Unione Europea residenti all'estero, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).

2. Tali candidati sono altresì tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le modalità e i tempi descritti nell'articolo 3 del presente bando.

3. I candidati sono tenuti a versare il contributo di partecipazione alla prova, di cui all'articolo 3, comma 3, pari a € 80,00, entro il termine ultimo del 5 settembre 2024. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel predetto art. 3, comma 3.

Art. 6 - Nomina della Commissione

1. La Commissione preposta alla prova di ammissione è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da n. 3 professori di I e/o II fascia e/o ricercatori dell'Ateneo. Durante lo svolgimento della prova la predetta Commissione è coadiuvata nei suoi compiti dal personale tecnico-amministrativo.

2. Competono alla Commissione e al personale tecnico-amministrativo incaricato gli adempimenti per il riconoscimento dell'identità, l'osservanza degli obblighi dei candidati nel corso dello svolgimento della prova di ammissione, l'esercizio della vigilanza.

Art. 7 - Data, luogo e modalità di accesso alla prova

1. La prova di ammissione avrà luogo il giorno 13 settembre 2024, alle ore 11:00 presso il Complesso Palapartenope - via Barbagallo, 115 - Napoli. La suddivisione dei candidati in base alla data di nascita nei settori assegnati sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo, www.unisob.na.it, entro il 12 settembre 2024. Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.

2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 per le operazioni di identificazione, muniti di un documento di identità valido, dell'attestazione di versamento del contributo per la partecipazione alla prova e della copia della domanda con numero di protocollo informatico.
I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.

3. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ente preposto che attesti l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

4. Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11:00, le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10:30 e, da quel momento in poi, non sarà consentito l'accesso in aula ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.

5. Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari, tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.

6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

Art. 8 - Caratteristiche della prova

1. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, su argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico; cultura letteraria, storico-sociale e geografica; cultura matematico-scientifica.
Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A del D.M. n. 1114 del 31 luglio 2024, vengono predisposti:
- quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

Art. 9 - Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati

1. La prova avrà inizio alle ore 11:00.

2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti. È consentito lasciare l'aula solo dopo 60 minuti dall'inizio della prova, apponendo la firma e l'ora sul foglio di identificazione.

3. Ai candidati con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti da DSA (ex lege 170/2010) certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 4, commi 1 e 2 del presente bando.

4. Prima dell'inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relative allo svolgimento della prova medesima.

5. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.

6. È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.

7. Pena l'esclusione dall'aula, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, salvo che con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.

Art. 10 - Cause di annullamento della prova

1. Sono cause di annullamento della prova:
a. lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
b. l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
c. l'apposizione sulla prova della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione.

2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà considerato il punteggio della prova annullata.

Art. 11 - Criteri di valutazione della prova

1. La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5:
a. le graduatorie degli aspiranti all'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sono costituite dai candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui al comma 1, un punteggio non inferiore a 55/80;
b. per coloro i quali conseguano un punteggio non inferiore a 55/80, la votazione della prova sarà integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa e ricompresi nell'elenco aggiornato dalla competente Direzione Generale del MIUR. Ogni altra certificazione, attestazione, idoneità, superamento di esame rilasciata da Università italiane o straniere o da altri Enti non sarà oggetto di valutazione.
La Certificazione di competenza in lingua straniera dovrà, altresì, rispondere ai requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, che di seguito si riporta.
Sono requisiti per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate:
- la conformità al QCER e, in particolare alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala globale" e nella "Griglia di Autovalutazione";
- l'attestazione del livello di competenza linguistico - comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità;
- la presentazione, da parte dell'Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER.

La votazione sarà integrata secondo il seguente punteggio:
- B1: punti 3
- B2: punti 5
- C1: punti 7
- C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

3. È ammesso al Corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 1 e 2, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso e indicato nel presente bando.

4. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

5. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando si procederà con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la formulazione di un'ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista al comma 1.
Tale graduatoria sarà costituita dai candidati non idonei che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 55/80; in tal caso, concorreranno alla determinazione del punteggio finale sia la votazione conseguita con l'espletamento della prova di cui al comma 1, sia il punteggio derivante dal possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 di cui al comma 2.

Art. 12 - Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

1. A seguito del sostenimento della prova di ammissione per il candidato ammesso al Corso di laurea magistrale verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se avrà conseguito un punteggio:
a. inferiore a 24 punti nei quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
b. inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
c. inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura matematico-scientifica.

2. Per l'ambito disciplinare di cui al punto a., UNISOB predisporrà apposite attività formative di allineamento, dal titolo "OFA - Lingua italiana e logica verbale", con prova di recupero finale, il cui superamento consentirà l'assolvimento dell'OFA.
Per l'ambito disciplinare di cui al punto b., l'OFA si riterrà automaticamente assolto con il superamento dell'esame di Lineamenti di storia antica al I anno.
Per l'ambito disciplinare di cui al punto c., UNISOB predisporrà apposite attività formative di allineamento, dal titolo "OFA - Esercitazioni di matematica", con prova di recupero finale, il cui superamento consentirà l'assolvimento dell'OFA.

3. Per ogni altro dettaglio relativo alla normativa UNISOB per la verifica e l'assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi si rimanda alla consultazione delle Linee Guida di Ateneo per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di Studio.

Art. 13 - Pubblicazione delle graduatorie

1. A seguito dello svolgimento della prova, in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati, verranno elaborate dalla Commissione esaminatrice due graduatorie:
a) graduatoria relativa ai cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
b) graduatoria relativa ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.

2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web di Ateneo, www.unisob.na.it, con apposito avviso.

3. A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati utilmente collocati dovranno procedere all'immatricolazione con le modalità e i termini che saranno pubblicati sul sito www.unisob.na.it mediante apposito avviso;

4. Ogni informazione relativa allo scorrimento e successive immatricolazioni sarà pubblicata sul sito www.unisob.na.it;

5. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda di immatricolazione

1. I vincitori dei posti di cui all'articolo 1 dovranno collegarsi alla pagina web https://areaoperativa.unisob.na.it e, seguendo le indicazioni riportate nell'apposito avviso di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 13 del presente bando, dovranno compilare la domanda di immatricolazione.
Al termine della procedure di immatricolazione, lo studente dovrà effettuare il pagamento della I rata di immatricolazione e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio tramite procedura Servizio PagoPA1, online o scaricando gli appositi avvisi di pagamento in formato .pdf dalla propria Area Riservata.

2. - Lo studente iscritto ad altro Corso di laurea presso UNISOB:
SE INTENDE EFFETTUARE UN PASSAGGIO DI CORSO interrompendo la carriera di provenienza, dovrà entro la scadenza riportata nell'avviso di pubblicazione delle graduatorie, accedere alla propria Area operativa e presentare formale istanza di passaggio (secondo le norme amministrative descritte qui).
SE INTENDE MANTENERE L'ISCRIZIONE ANCHE AL CORSO DI PROVENIENZA e godere del regime di doppia iscrizione ai sensi della legge n. 33 del 12 aprile 2022 e del DM n. 930 del 29 luglio 2022 dovrà seguire, in fase di perfezionamento dell'immatricolazione, la procedura consultabile alla pagina web.
- Lo studente iscritto ad altro Corso di laurea presso altri Atenei
SE INTENDE EFFETTUARE UN TRASFERIMENTO e così interrompere la carriera di provenienza, dovrà presentare formale istanza di trasferimento (secondo le norme amministrative descritte qui), sempre nel rispetto della tempistica fissata dall'avviso di pubblicazione della graduatoria.
SE INTENDE MANTENERE L'ISCRIZIONE ANCHE AL CORSO DI PROVENIENZA e godere del regime di doppia iscrizione ai sensi della legge n. 33 del 12 aprile 2022 e del DM n. 930 del 29 luglio 2022 dovrà seguire, in fase di perfezionamento dell'immatricolazione, la procedura consultabile alla pagina web.

3. La mancata immatricolazione degli aventi titolo nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l'anno accademico 2024/2025 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e i posti vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente.

4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie.

5. Ai sensi dell'art. 6 c. 11 del D.M. 1114 del 31 luglio 2024, gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, saranno messi a disposizione dei candidati che abbiano effettuato la prova per l'accesso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, per l'anno accademico 2024/2025, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste saranno accolte, in ordine di punteggio, anche con riferimento ai candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80, fino a esaurimento dei predetti posti. A tal fine saranno rese note le modalità, i termini e le scadenze delle istanze sul sito www.unisob.na.it.


1 Tutte le istruzioni sull'utilizzo della procedura di pagamento pagoPA sono consultabili qui

Art. 15 - Iscrizione in seguito a passaggi, trasferimenti e per il conseguimento di un secondo titolo: precisazioni

1. Il Corso di laurea quinquennale magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria è a numero programmato su disposizione del Ministero dell'Università e della Ricerca e, in tal senso, non è possibile accettare iscrizioni in sovrannumero rispetto al contingente fissato in sede ministeriale.

2. Gli studenti iscritti in seguito a passaggi interni da altro corso di laurea, trasferimenti da altri Atenei o per il conseguimento di un secondo titolo (già in possesso di una laurea) nonché gli studenti che intendano godere del regime di doppia iscrizione saranno tutti collocati al primo anno di corso, pur con la eventuale convalida e/o la dispensa degli insegnamenti ritenuti riconoscibili dai competenti Organi accademici di questo Ateneo.

3. L'eventuale passaggio ad anni successivi al primo è sempre vincolato alla possibilità di posti vacanti e lo studente che si immatricola deve essere consapevole del fatto che in alcun modo gli può essere garantita la possibilità di ottenere una abbreviazione della propria carriera accademica.

4. Quando, in seguito a rinuncia agli studi oppure trasferimento in uscita, si verifica tale condizione gli uffici di Segreteria studenti provvederanno alla pubblicazione di un bando per l'ammissione ad anni successivi e, dunque, sulla base dei requisiti posseduti da ciascun richiedente, alla formulazione di una graduatoria.

5. Si precisa che alla data odierna non risultano posti disponibili ad anni successivi al primo.

Art. 16 - Ammissione al Corso di laurea per i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19)

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 luglio 2023, n. 937 i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) potranno essere ammessi:
a. al terzo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) per l'a.a. 2024/2025 solo se in possesso dei requisiti minimi, di cui al D.M. n. 378 del 09/05/2018 art. 9 c.1, accertati da questa Università in considerazione dei contenuti dei programmi di esame, previo superamento della prova di ammissione e sempre nel rispetto del contingente assegnato per l'a.a. 2022/2023 all'UNISOB;
b. al secondo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) qualora non siano in possesso dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 378 del 09/05/2018 art. 9 c.1, previo superamento della prova e sempre nel rispetto del contingente assegnato per l'a.a. 2023/2024 all'UNISOB.

2. Si precisa che alla data odierna non risultano posti disponibili ad anni successivi al primo e tutti i candidati di cui al precedente comma 1 saranno collocati al primo anno di corso, pur con la eventuale convalida e/o la dispensa degli insegnamenti ritenuti riconoscibili dai competenti organi accademici di questo Ateneo; per le suddette categorie di laureati valgono, pertanto, le stesse indicazioni dell'art. 15 del bando di ammissione.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) informa coloro che presenteranno domanda in relazione al presente bando che i dati forniti nell'ambito della procedura selettiva saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Università in relazione alla detta selezione e per l'adempimento di eventuali obblighi normativi a essa connessi. I dati conferiti dai partecipanti saranno trattati conformemente a quanto previsto dall'attuale normativa applicabile europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

2. L'informativa completa è disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm.

Art. 18 - Accesso agli atti - Responsabile del procedimento

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento, a norma della vigente normativa. Tale diritto potrà essere esercitato secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo.

2. Il Responsabile di ogni adempimento inerente il procedimento di cui al presente bando è:
dott.ssa Anna Pepe
Responsabile Area Gestione didattica CdS
Per informazioni
E-mail: visualizza l'indirizzo

Art. 19 - Pubblicità

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di Ateneo ed è consultabile all'indirizzo https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/.

2. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa, in particolare al D.M. n. 1114 del 31 luglio 2024.

2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Napoli, 2 agosto 2024

Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro

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