DECRETO N. 210
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di Ricercatore Universitario
I L R E T T O R E
Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 3/5/1957, n. 686;
Vista la L. 21/2/1980, n. 28;
Visto il D.P.R. 11/7/1980, n. 382;
Vista la L. 22/4/1987, n. 158;
Vista la L. 23/8/1988, n. 370;
Visto il D.P.R. 10/3/1989, n. 116;
Vista la L. 9/5/1989, n. 168;
Vista la L. 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni;
Vista la L. 19/11/1990, n. 341;
Vista la L. 5/2/1992, n. 104;
Vista la L. 24/12/1993, n. 537, in particolare l'art. 5;
Visto il D.P.R.12/4/1994, e successive modificazioni, concernente la
determinazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n.
693;
Vista la L. 15/5/1997, n. 127;
Vista la L. 27/12/1997, n. 449;
Vista la L. 16/6/1998, n. 191;
Visto il D.P.R. 20/10/1998, n. 403;
Vista la pianta organica dell'Università approvata dal Senato Accademico nella
seduta del 29.04.99 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.04.99
e successive modificazioni;
Vista la Legge 3/7/1998, n. 210;
Visto il Regolamento ministeriale emanato con il D.P.R. 23.03.2000 n.117 recante
modifiche al regolamento 19/10/1998, n. 390;
Vista la L.230/05;
Visto l'art.2 comma 4, della Legge n.18/2006;
Visto l'art.14, comma 4, D.Lgv.6/4/2006 n.164;
Visto il vigente Statuto dell'Università;
Visto il "Regolamento delle procedure per la copertura dei posti mediante
trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori. Mobilità degli stessi
nell'ambito della medesima sede universitaria, nonché di eicepimento delle norme
di cui al Regolamento ministeriale approvato con D.P.R. 19.10.98 n. 390, in G.U.
n. 264 dell'11.11.98" dell'Università, emanato con D.R. n. 149 dell'11.05.1999;
Vista la delibera in data 22 marzo 2007 con la quale il Consiglio della Facoltà
di Scienze della Formazione chiede che venga indetta procedura di valutazione
comparativa per la copertura di
n.1 posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare n.M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, di cui alla pianta
organica della medesima Facoltà ;
Vista la delibera in data 26.3.2007 del Senato Accademico circa la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
summenzionato di cui alla pianta organica della Facoltà di Scienze della
Formazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.207 del
28.03.2007 con il quale si accerta la disponibilità di Bilancio del corrente
esercizio finanziario;
D E C R E T A
Art.1
Procedure di valutazione comparativa
E' indetta le procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per le esigenze della Facoltà di Scienze della Formazione, per il settore scientifico-disciplinare come di seguito specificato:
Conoscenza di una lingua comunitaria.
Art.2
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art.1 è libera, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai
candidati.
Non saranno ammesse eventuali domande di ricercatori, professori associati o
ordinari inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare o nei settori
affini se indicati nel presente bando.
A pena di esclusione, ogni candidato non potrà partecipare complessivamente ad
un numero di valutazioni comparative superiore a quindici, bandite dalle varie
sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente.
Nella istanza di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare di aver
rispettato tale obbligo.
Art.3
Domanda di ammissione - termini e modalità
Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa di cui al presente bando sono tenuti a farne domanda, in carta libera, al Rettore dell' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, con le modalità appresso specificate.
Il candidato è tenuto a compilare la domanda, secondo lo schema di cui al
presente bando ed avendo cura di specificare il codice identificativo, che
debitamente firmata ed unitamente alla documentazione appresso indicata, potrà,
in alternativa:
a) consegnare a mano a questa Università degli Studi - Via Suor Orsola n. 10 -
80135 Napoli, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) oppure spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di
questa Università, all'indirizzo sopracitato, entro il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione. A tal fine non si prenderà in
considerazione il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma solo
l'effettiva e materiale ricezione del plico, entro la data di scadenza, così
come certificato dall'avviso di ricevimento.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo,
la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Sul plico deve essere riportata la dicitura "Valutazione comparativa a un posto
di ricercatore universitario" e devono essere indicati chiaramente la sigla ed
il titolo del settore scientifico-disciplinare al quale l'interessato intende
partecipare, nonché cognome, nome ed indirizzo del candidato.
I titoli e le pubblicazioni inviati successivamente, che non risulteranno
pervenuti o consegnati entro il termine previsto per la presentazione delle
domande, non potranno essere presi in considerazione.
La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana, con le modalità
previste dal presente articolo. Essa deve contenere, a pena di esclusione, le
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore
scientifico-disciplinare al quale il candidato intende partecipare.
Nella domanda, tutti i candidati, italiani e stranieri (intendendo per tali i
cittadini di uno degli Stati membri della Comunità europea oppure quelli
extracomunitari), dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e nome;
b) la data e luogo di nascita;
c) il codice di identificazione personale - codice fiscale - (gli stranieri, ove
ne siano in possesso);
d) la cittadinanza posseduta;
e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate,
indicando, nel caso, gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) di non rivestire la qualifica di ricercatore universitario, professore
associato o ordinario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare
per il quale presenta domanda, o in settore affine se indicato nel presente
bando.
g) di aver rispettato l'obbligo previsto dal 4° comma dell'art. 2 del D.P.R.
19/10/1998, n.390, relativamente al numero massimo di valutazioni comparative
alle quali, nel periodo previsto, ha prodotto istanza di partecipazione;
Il candidato italiano dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda:
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
i) la qualifica attualmente ricoperta;
j) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisando il Comune - indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
medesime;
k) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti j) e k) comporterà l'esclusione
dal concorso.
Il candidato straniero dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda:
g) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le dichiarazioni di cui alle lettere sopraindicate vanno rilasciate ai sensi
dell' art.1 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403 e, pertanto, per i candidati di
cittadinanza italiana e dei Paesi della Comunità europea, esse sostituiscono, ad
ogni effetto, le relative corrispondenti certificazioni.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini
della presente valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, ai sensi della
legge 5/2/1992, n. 104.
Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per irreperibilità del
destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. fotocopia del codice di identificazione personale - codice fiscale - ove
posseduto;
3. curriculum, in duplice copia, della propria attività didattica e scientifica;
4. documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione. Possono
essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi degli artt.2 e 5 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403 e dell'art.26 della L.4.1.68
n.15, pubblicazioni scientifiche, in originale o copia conforme all'originale,
tra quelle più significative, a scelta del candidato. La conformità
all'originale potrà risultare da dichiarazione del candidato secondo le modalità
di cui sopra.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di
pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono risultare adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31/8/1945, n. 660.
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da
unire alla domanda che attesti l'avvenuto deposito oppure da autocertificazione
del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4/1/1968, n.
15;
5. elenco delle pubblicazioni, completo di tutta la produzione scientifica, in
duplice copia;
6. elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati in
allegato alla domanda.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1
della legge 23/8/1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri i certificati rilasciati dalle competenti
autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì, essere
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in
una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e
spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte
insieme con il testo stampato nella lingua di origine.
Non è consentito far riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso
questa Amministrazione o a documenti allegati a domanda di partecipazione ad
altri concorsi od a valutazioni comparative.
Art.4
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla presente valutazione comparativa.
Fino all'emanazione del decreto rettorale di nomina il Rettore può, con
provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di
alcuno dei requisiti di ammissione previsti dalla legge.
Art.5
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio della Segreteria della Direzione Amministrativa.
Art.6
Costituzione delle Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate nell'art. 3
del D.P.R. 23 marzo 2000 n.117 (regolamento recante modifiche al regolamento 19
ottobre 1998 n.390).
Esse sono nominate con decreto del Rettore e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nonché in via telematica.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente
delle Commissioni giudicatrici.
Art.7
Ricusazione dei Commissari
Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione
giudicatrice decorre il termine dei trenta giorni previsto dall' art. 9 della
legge 21/6/1995, n. 236, per la presentazione da parte dei candidati di
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione.
Art.8
Adempimenti delle Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento di cui all'art. 7 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
Art.9
Criteri di valutazione
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni
scientifiche, la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore
metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel
settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni
comparative:
a) l'attività didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate
ad attività di ricerca;
e) l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari
in cui sia richiesta tale specifica competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è
previsto lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con
una prova pratica, ed una prova orale.
Le prove d'esame si svolgeranno nella sede dell'Università. Il diario della
prima prova scritta e della seconda prova con l'indicazione del giorno, del mese
e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà notificato agli interessati,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove stesse. Del diario del prove è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
La convocazione per la prova orale avverrà a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova è concesso ai candidati,
per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con
propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il
vincitore.
Le relazioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate
nel Bollettino Ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via
telematica.
Art.10
Accertamento della regolarità degli atti
Nomine in ruolo
Il Rettore accerta con proprio decreto, secondo le modalità di cui al 1°
comma dell'art. 5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n.117 la regolarità formale degli
atti, dandone comunicazione ai candidati, dopo aver acquisito ai sensi dell'art.2
comma 4, della legge n.18/2006 e art.14 comma 4 del Decreto legislativo 6 aprile
2006 n.164, il previsto parere di legittimità sugli atti della commissione
giudicatrice rilasciato dal CUN.
Il vincitore della valutazione comparativa è nominato con successivo decreto
rettorale per la Facoltà e per il settore scientifico-disciplinare messo a
concorso.
Art.11
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
Al fine dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a ricercatore universitario, i vincitori oltre a dover regolarizzare in bollo ai sensi della legge 23/8/1988, n. 370 la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa ed eventuali documenti, saranno invitati dagli uffici amministrativi competenti, a presentare la sottoelencata documentazione, entro il termine che l'Amministrazione provvederà ad indicare:
A) per i candidati italiani e per quelli della Comunità europea:
1. certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla data della
richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario
del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato è
fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di
partecipazione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25/7/1956, n. 837. Il
certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorità dello Stato afferente
alla Comunità europea di cui lo straniero è cittadino, deve essere conforme alle
vigenti disposizioni nello Stato stesso e deve, altresì, essere legalizzato
dalle competenti autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
2. dichiarazione attestante se ricopre o meno impieghi alle dipendenze dello
Stato italiano, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e,
in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della
legge 18/3/1958, n. 311).
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato
italiano presenterà, oltre alla citata opzione, idonea dichiarazione sostitutiva
di cui all'art. 1 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, con l'indicazione dell'Autorità
da cui dipende e presso la quale trovansi in servizio, con l'indicazione della
retribuzione goduta.
L'Amministrazione ricevente richiederà direttamente a quella di appartenenza
conferma della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato.
B) per i candidati stranieri non appartenenti alla Comunità europea:
1. certificato di nascita;
2. certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale
rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è
cittadino. Se lo stesso risiede in Italia oltre al certificato anzidetto, deve
presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano e il
certificato attestante i carichi pendenti;
3. certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il
candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di
partecipazione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25/7/1956, n. 837. Il
certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
4. certificato attestante la cittadinanza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore
a sei mesi dalla data della richiesta.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana devono
essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero extra-comunitario è cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati
dalle competenti autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
I candidati stranieri di cui alla presente lettera B), residenti in Italia,
possono utilizzare, con riferimento alle richieste di cui ai punti 1) 2) e 4),
le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.2 e 4 della legge 4/1/1968, n.15,
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art.12
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati potranno richiedere - entro tre mesi dall'espletamento del
concorso, con domanda da inoltrare al Rettore dell'Università - la restituzione,
con spese a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni inviate in
relazione al presente bando di valutazione comparativa.
Decorso tale termine l'Università disporrà del materiale secondo le proprie
necessità, senza alcuna responsabilità.
Art.13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Napoli, 28 marzo 2007
IL RETTORE
(Prof. Francesco De Sanctis)
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