Settore scientifico disciplinare: IUS/20
Cod. ID 05/12
Articolo 1
(Conferimento)
E' indetta la selezione pubblica per titoli, integrata da un colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno, della durata di 12 mesi, per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito indicato come assegno di ricerca) per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo "Il lessico weberiano delle istituzioni europee" (Settore scientifico disciplinare: IUS/20) presso il Centro di Eccellenza CRIE - Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee (d'ora in poi denominato Struttura) - Codice identificativo: 05/12.
Articolo 2
(Caratteri generali)
L'importo complessivo annuale lordo dell'assegno di ricerca (lordo
percipiente) è di € 19.367,00 ed è corrisposto in rate mensili posticipate allo
svolgimento dell'attività di ricerca.
L'assegno può essere rinnovato in conformità con quanto previsto dal Regolamento
per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, emanato con D.R. n. 288 del
9 giugno 2011 e successive modifiche.
Articolo 3
(Requisiti per l'ammissione)
Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento
degli assegni, senza limitazioni di età, i cittadini italiani e stranieri che
abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente
conseguito presso Università straniere, in settori attinenti a quello per il
quale è bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca,
sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito
l'assegno.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza nel termine
stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di
ammissione.
Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli
enti di cui all'art.22 comma 1 della L.240/2010. Non sono inoltre ammessi coloro
che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di
ricerca ai sensi della L.240/2010 per un periodo che, sommato alla durata
prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi
gli eventuali rinnovi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito
in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata
legale del corso.
Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di
assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt.
22 e 24 della Legge 240/2010, presso l'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici
nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010 per un
periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità
o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Articolo 4
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno
essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa - Area Affari Generali - Via Suor Orsola n. 10 - 80135 Napoli, ed
essere presentate o fatte pervenire, corredate dei titoli valutabili, entro e
non oltre le ore 13 del 25 maggio 2012, pena l'esclusione dalla selezione.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Sull'involucro del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del
concorrente, nonché la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione
per l'assegno di ricerca... (con l'indicazione del titolo del progetto di ricerca e
del codice identificativo)".
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito ove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso, il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
2. denominazione dell'assegno di ricerca per il quale si intende concorrere,
precisando titolo del progetto di ricerca e settore scientifico disciplinare, di
cui al precedente art. 1;
3. diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento,
dell'Università che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta;
4. titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione della denominazione
del corso e della data di conseguimento, nonché dell'Università ove il corso si
è svolto;
5. impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito
di cui al punto 1.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al conseguimento del diploma di
laurea, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto e nell'esame di laurea;
B. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, con l'indicazione della denominazione del corso, della data di
conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato;
C. documenti e titoli ritenuti utili a comprovare la propria qualificazione in
relazione al programma di ricerca sopra citato (diplomi di specializzazione,
masters, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in Italia o all'estero, pubblicazioni, tesi di laurea, tesi di
dottorato, documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
con contatti, borse di studio o incarichi, etc.);
D. elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda,
datato e firmato.
Le pubblicazioni di cui al punto C potranno essere presentate in originale o in
fotocopia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che ne attesti la
conformità all'originale.
Come previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare né richiedere certificati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono interamente sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dagli atti di notorietà. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di
partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove d'esame.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza
e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Articolo 5
(Commissione esaminatrice)
La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione, nominata con decreto rettorale e composta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010.
Articolo 6
(Selezione)
La selezione è per titoli e colloquio.
La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido
documento di riconoscimento.
La valutazione della Commissione giudicatrice è determinata, ai fini della
definizione del punteggio globale, in centesimi, di cui ai titoli sono riservati
80 punti ed al colloquio 20 punti.
Tra i titoli scientifici i punti sono così distribuiti:
- 30 punti per il dottorato di ricerca (nazionale o straniero) svolto in
discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si
concorre;
- 5 punti per ogni anno, compiuto alla data di scadenza del bando, ad allievi di
un corso di dottorato di ricerca in discipline aventi ad oggetto quelle
dell'area scientifica per la quale si concorre;
- fino ad un massimo di 10 punti per masters, corsi di perfezionamento
post-laurea regolarmente documentati e diplomi di specializzazione (nazionali o
stranieri) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la
quale si concorre;
- 5 punti per borse di studio annuali (nazionali o straniere) o per ogni anno di
attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici e/o privati, o per
vincita di concorso a ricercatore di ruolo presso Università italiane o
straniere, presso il CNR o altri Enti di ricerca, nazionali e stranieri, in
discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si
concorre, fino ad un massimo di 10 punti totali;
- fino ad un massimo di 30 punti per pubblicazioni (inclusa la tesi di
dottorato) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la
quale si concorre.
Ai candidati sarà comunicato, a mezzo raccomandata inviata almeno 15 giorni
prima, il giorno, il mese, l'ora ed il luogo ove dovranno sostenere il
colloquio.
I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati
mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa - Napoli.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati e lo affigge nella sede delle prove concorsuali.
La selezione s'intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 14 punti
nella votazione del colloquio ed un minimo di 60 punti in totale.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli e dal voto conseguito al colloquio.
Espletato il colloquio, la Commissione formulerà per ciascun candidato un
giudizio complessivo che verrà registrato a verbale e compilerà la graduatoria
di merito.
A parità di merito la preferenza è determinata:
- dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
- dalla votazione più elevata riportata nel colloquio;
- dalla minore età anagrafica.
Dopo l'approvazione degli atti i risultati della procedura saranno resi pubblici
mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa - Napoli. Le graduatorie hanno validità di tre mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Università.
Articolo 7
(Stipula del contratto)
Al candidato utilmente collocato in graduatoria verrà data comunicazione
scritta, tramite raccomandata o telegramma, dell'attribuzione dell'assegno.
Egli, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione il relativo
contratto. La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato
determinerà la decadenza al diritto dell'assegno. In tal caso subentrerà il
candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito, fino ad
esaurimento della validità temporale della graduatoria stessa. Lo stesso accade
in caso di recesso dal contratto entro il periodo di validità della graduatoria.
L'attività di ricerca non potrà avere inizio prima della data di decorrenza del
contratto il quale avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla
stipula stessa.
I candidati potranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento
del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate.
Trascorso il tempo sopra indicato, l'Amministrazione universitaria non sarà
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
Il contratto di cui al presente bando non da luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli.
Articolo 8
(Decorrenza dell'assegno, compiti e divieti del titolare degli assegni)
Il titolare dell'assegno collabora alle attività di ricerca previste dal
programma di ricerca di cui all'art. 1, secondo le indicazioni e sotto la
direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza
orario di lavoro predeterminato.
Il titolare dell'assegno è tenuto:
- a svolgere l'attività di ricerca all'interno delle strutture dell'Ateneo.
L'eventuale attività esterna dovrà essere proposta ed approvata dal responsabile
della ricerca previa comunicazione all'ufficio amministrativo;
- a presentare annualmente al Rettore una particolareggiata relazione scritta
sull'attività svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico, e a
presentare i risultati conclusivi della propria attività.
Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Consiglio di
Amministrazione previo parere della Struttura, su proposta motivata del
responsabile scientifico, dopo aver sentito l'interessato.
Il titolare dell'assegno può svolgere parte delle attività di ricerca
all'estero:
- qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali
o straniere, utile ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di
ricerca al quale collabora, previa autorizzazione del responsabile scientifico.
In tal caso il responsabile scientifico comunicherà all'ufficio amministrativo
preposto presso quale istituzioni estera verrà svolta la ricerca e il periodo
previsto.
Articolo 9
(Regime di incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi)
1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure:
a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di
cui all'art.22 co.1 della L.240/2010;
b) personale dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a
tempo determinato, sia a tempo parziale. Per i dipendenti di qualunque altra
Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) si fa
riferimento a quanto previsto al successivo punto 2;
c) Ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo;
d) Professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi
di studio e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo;
e) Iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o Scuola di specializzazione, Master, Tirocino Formativo Attivo;
f) Titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al
punto a) sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, sia a tempo parziale
viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di
ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dalla Struttura scientifica di
riferimento su parere motivato del tutor e verifica che l'attività ulteriore
rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento
dell'attività.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività
di ricerca dei titolari.
5. E' escluso dal conferimento degli assegni colui che abbia un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo.
Il vincitore, all'atto della stipula del contratto, effettua apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dovrà dichiarare di
non trovarsi in nessuna delle suddette condizioni di incompatibilità e di
conoscere tutte le limitazioni previste dal bando di concorso per l'assegnazione
del suddetto assegno di ricerca, impegnandosi a comunicare all'Ateneo qualsiasi
variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della
variazione stessa.
Articolo 10
(Sospensione dell'assegno di ricerca)
L'Attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza
dovuti a maternità e infortunio. L'assegnista è tenuto a comunicare all'Area
Risorse Umane il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a
decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta
dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno
rapportato alle relative mensilità. Il Rettore può prevedere di estendere la
sospensione del rapporto per maternità, compatibilmente con le esigenze del
progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo.
L'assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze
prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività,
previo accordo con la Struttura scientifica di riferimento e parere del tutor.
Articolo 11
(Decadenza, recesso, risoluzione)
Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine
comunicato dall'Università, non sottoscrivono il relativo contratto, salvo
ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente
comprovate.
Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono
false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art.15 del
regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, e richiamato
dall'art. 9 del presente bando, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle
norme vigenti.
Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto, previa
comunicazione scritta al Rettore, con preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento
dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
Articolo 12
(Pubblicità)
Il presente bando viene affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo e gli viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione per via telematica sul sito di Ateneo (www.unisob.na.it), sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 240/2010.
Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dagli aspiranti verranno raccolti e trattati dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini connessi all'espletamento del concorso e alla stipula del contratto.
Articolo 14
(Responsabile del Procedimento)
Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dirigente dell'Area Affari Generali, Concorsi e Qualità dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Via Suor Orsola, 10 - 80135 - Napoli.
Articolo 15
(Norme finali)
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle norme contenute nel Regolamento e alle disposizioni normative vigenti in materia.
Napoli, 9 maggio 2012
IL RETTORE
Prof. Lucio d'Alessandro
Emanato con D.R. n. 252 del 09/05/2012
Scadenza 25/05/2012
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