Concorsi

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Area Affari Generali

regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, su proposta delle strutture scientifiche (Dipartimenti) titolari di adeguati fondi di ricerca d'ora in poi denominati Struttura, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli assegni di ricerca hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzarsi nell'ambito dello specifico progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico scelto tra i docenti e i ricercatori afferenti alla Facoltà ovvero alle Strutture e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno.
3. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali (Art.22 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegni di ricerca.
4. Gli assegni di ricerca ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art.18 della legge 240/2010 non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo.

 

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa. Le attività sono svolte nell'ambito di un rapporto di coordinamento con il tutor;
per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca;
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

 

Art. 3 - Tipologia degli Assegni

Gli assegni hanno le seguenti tipologie:
a)- assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget dell'Ateneo, nei limiti e secondo le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 co.1 L.240/2010;
b)- assegni di ricerca interamente autofinanziati, nell'ambito di progetti di ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.8 comma 1 e 2.

 

Art. 4 - Presupposti e limiti

1. Il Senato Accademico delibera la tipologia degli assegni da bandire, le relative modalità di selezione e, per ciascuna di esse definisce i seguenti elementi necessari:
a) la tipologia di assegno lettera a) o lettera b) dell'art.3) con la relativa durata;
b) il tema di ricerca;
c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico dell'ente;
d) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto inclusi gli oneri a carico dell'Ateneo;
e) il nominativo del responsabile scientifico (Tutor), limitatamente alle procedure di cui all'art.5 lettera b)
2. Qualora la procedura selettiva sia quella indicata all'art.5 lettera b), la delibera dovrà inoltre contenere:
- l'indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate all'assegnista, con le indicazioni di eventuali altre sedi di svolgimento dell'attività stessa.

 

Art. 5 - Modalità di selezione

1. Il Conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti.
2. Il Senato Accademico potrà decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni:
a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori di interesse del soggetto che intende conferire assegni, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base di punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate [lettera a) c.4 art.22 L.240/2010];
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca. (comma 4 art.22 Legge 240/2010)
3. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia destinata a studiosi di qualsiasi cittadinanza che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente all'estero.
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel portale di Ateneo, nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nel Portale della Commissione Europea (Comma 1 Art.22);
I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul portale di Ateneo.
5. Potrà essere previsto un colloquio, effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

 

Art. 6 - Contenuto del bando di selezione

1. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il bando inoltre deve contenere in forma sintetica gli elementi di cui all'art.4 ad esclusione della copertura finanziaria, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati.
3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da tre componenti, nominata con decreto rettorale, di cui due docenti proposti ratione materiae dal Senato Accademico.

 

Art. 7 - Selezione

La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli e colloquio.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 80 punti, al colloquio 20 punti.
Tra i titoli scientifici i punti sono così distribuiti:
1. 30 punti per il dottorato di ricerca (nazionale o straniero) svolto in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre;
2. 5 punti per ogni anno, compiuto alla data di scadenza del bando, ad allievi di un corso di dottorato di ricerca in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre;
3. fino ad un massimo di 10 punti per masters, corsi di perfezionamento post-laurea regolarmente documentati e diplomi di specializzazione (nazionali o stranieri) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre;
4. 5 punti per borse di studio annuali (nazionali o straniere) o per ogni anno di attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici e/o privati, o per vincita di concorso a ricercatore di ruolo presso Università italiane o straniere, presso il CNR o altri Enti di ricerca, nazionali e stranieri, in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre, fino ad un massimo di 10 punti totali;
5. fino ad un massimo di 30 punti per pubblicazioni (inclusa la tesi di dottorato) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre.
Ai candidati sarà comunicato, a mezzo raccomandata, inviata almeno 15 giorni prima, il giorno, il mese, l'ora ed il luogo ove dovranno sostenere il colloquio.
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa:
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede delle prove concorsuali.
La selezione s'intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 14 punti nella votazione del colloquio ed un minimo di 60 punti in totale.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito al colloquio.
Espletato il colloquio, la commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo che verrà registrato a verbale e compilerà la graduatoria di merito.
A parità di merito la preferenza è determinata:
a) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
b) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio;
c) dalla minore età anagrafica.
Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore. Dopo l'approvazione degli atti i risultati della procedura saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Le graduatorie hanno validità di tre mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Università.

Al candidato utilmente collocato in graduatoria verrà data comunicazione scritta, tramite raccomandata o telegramma, dell'attribuzione dell'assegno. Egli, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione il relativo contratto. La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato determinerà la decadenza al diritto dell'assegno. In tal caso subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento della validità temporale della graduatoria stessa. Lo stesso accade in caso di recesso dal contratto entro il periodo di validità della graduatoria.
L'attività di ricerca non potrà avere inizio prima della data di decorrenza del contratto il quale avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso il tempo sopra indicato, l'amministrazione universitaria non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
Gli assegnatari dovranno consegnare, al momento della stipula del contratto, il certificato di laurea e eventualmente l'attestato di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o, in assenza di questo l'attestato che certifichi l'avvenuto completamento del triennio di dottorato o di conseguimento del dottorato all'estero o di frequenza del corso di dottorato (con l'indicazione dell'anno di frequenza) rilasciato dalla relativa Università.

 

Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito presso Università straniere, in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno.
Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza nel termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli enti di cui all'art.2 co.1 della L.240/2010.
Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L.240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso.
Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli art.22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

 

Art. 9 - Durata del Contratto

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili per una sola volta e/o rinnovabili.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata a quella del progetto di ricerca con termine dell'assegno non oltre 6 mesi rispetto alla scadenza del progetto stesso, previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori, gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati con Decreto del Rettore solo come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito sono stati attivati.
4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati nell'ambito del budget progettuale solo se l'assegnista ha i requisiti soggettivi di accesso previsti dall'art.8 comma 1 e 2.

 

Art. 10 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il contratto indica anche le principali attività di ricerca affidate.
3. Il Rettore/Presidente del C.D.A. stipula in contratto di collaborazione alla ricerca.
4. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.

 

Art. 11 - Diritti e doveri

1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e successive modificazioni.
2. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
3. Alla conclusione dell'attività, il titolare dell'assegno dovrà presentare al Rettore una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.
4. L'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione del responsabile scientifico.

 

Art. 12 - Trattamento economico

1. L'importo degli assegni di ricerca viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'importo minimo previsto dal Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n.102, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere.
2. L'importo dell'assegno può essere rideterminato in relazione alla particolari competenze richieste ed alla complessità delle attività da svolgere fino ad un massimo che corrisponde al 75% dell'importo lordo percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. In materia fiscale si applicano, le disposizioni di cui all'art.4 della legge 13 agosto 1984 n.476, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2 commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006 n.296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
2. I maggiori oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico dell'Ateneo.

 

Art. 14 - Sospensione dell'assegno di ricerca

1. L'Attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio. Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Rettore il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. Il Rettore può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo.
L'assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività previo accordo con la Struttura scientifica di riferimento e parere del tutor.

 

Art. 15 - Regime di incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure:
a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all'art.22 co.1 della L.240/2010;
b) personale dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2.
c) Ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo;
d) Professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo.
e) Iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o Scuola di specializzazione, Master, Tirocinio Formativo Attivo.
f) Titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dalla Struttura scientifica di riferimento su parere motivato del tutor e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

Art. 16 - Decadenza, recesso, risoluzione

1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivono il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art.15 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta della struttura, con preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

 

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Ai contratti che saranno stipulati a fronte di assegni di ricerca banditi prima dell'entrata in vigore della L.240/2010 si applica il precedente regolamento, per l'eventuale rinnovo si rimanda al successivo comma 2.
2. nella fase transitoria, i contratti stipulati ai sensi art.51 comma 6 della L.449 del 1997, per particolari esigenze di garantire continuità delle attività di ricerca deliberate dalla Facoltà, potranno essere rinnovati per una sola volta e per una durata massima pari a quella prevista dal precedente contratto, purché la possibilità di rinnovo fosse espressamente prevista nel bando o nel contratto originario. A tali rinnovi sarà applicato il precedente regolamento assegni.

 

Napoli, 12 febbraio 2013

Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro

 

Approvato con D.R. n. 288 del 9.6.2011
e modificato con D.R. n. 35 del 24.1.2012
e n. 64 del 12.2.2013

 

 

© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  ·  crediti

privacy  ·  versione accessibile  ·  XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0