Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Area Affari Generali
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, su proposta delle strutture scientifiche
(Dipartimenti) titolari di adeguati fondi di ricerca d'ora in poi denominati
Struttura, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli assegni di ricerca hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di
ricerca, da realizzarsi nell'ambito dello specifico progetto di ricerca, alla
cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno. Tale attività è svolta
sotto la supervisione di un responsabile scientifico scelto tra i docenti e i
ricercatori afferenti alla Facoltà ovvero alle Strutture e che garantiscano un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno.
3. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali
(Art.22 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed
il trattamento economico spettanti agli assegni di ricerca.
4. Gli assegni di ricerca ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art.18 della
legge 240/2010 non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente
definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze
dell'attività stessa. Le attività sono svolte nell'ambito di un rapporto di
coordinamento con il tutor;
per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del
suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente
alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla
scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto
di ricerca;
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa
ammessa a rendicontazione.
Art. 3 - Tipologia degli Assegni
Gli assegni hanno le seguenti tipologie:
a)- assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget dell'Ateneo,
nei limiti e secondo le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 co.1 L.240/2010;
b)- assegni di ricerca interamente autofinanziati, nell'ambito di progetti di
ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art.8 comma 1 e 2.
Art. 4 - Presupposti e limiti
1. Il Senato Accademico delibera la tipologia degli assegni da bandire, le
relative modalità di selezione e, per ciascuna di esse definisce i seguenti
elementi necessari:
a) la tipologia di assegno lettera a) o lettera b) dell'art.3) con la relativa
durata;
b) il tema di ricerca;
c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico
dell'ente;
d) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del
contratto inclusi gli oneri a carico dell'Ateneo;
e) il nominativo del responsabile scientifico (Tutor), limitatamente alle
procedure di cui all'art.5 lettera b)
2. Qualora la procedura selettiva sia quella indicata all'art.5 lettera b), la
delibera dovrà inoltre contenere:
- l'indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi
comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno
affidate all'assegnista, con le indicazioni di eventuali altre sedi di
svolgimento dell'attività stessa.
Art. 5 - Modalità di selezione
1. Il Conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure
selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e pubblicità
degli atti.
2. Il Senato Accademico potrà decidere di avviare una delle seguenti procedure
selettive per il conferimento di assegni:
a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori di interesse del soggetto
che intende conferire assegni, seguito dalla presentazione direttamente dai
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula,
sulla base di punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate [lettera a) c.4 art.22 L.240/2010];
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di
propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attività di ricerca. (comma 4 art.22 Legge 240/2010)
3. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia destinata a studiosi
di qualsiasi cittadinanza che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo
equivalente all'estero.
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel
portale di Ateneo, nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e nel Portale della Commissione Europea (Comma 1 Art.22);
I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini
decorrono dalla data di pubblicazione sul portale di Ateneo.
5. Potrà essere previsto un colloquio, effettuato anche con modalità a distanza
che garantiscano l'identificazione del candidato.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del
DPR 487/1994.
Art. 6 - Contenuto del bando di selezione
1. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento
economico e previdenziale spettante.
2. Il bando inoltre deve contenere in forma sintetica gli elementi di cui
all'art.4 ad esclusione della copertura finanziaria, nonché le modalità di
presentazione delle domande e di selezione dei candidati.
3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una
Commissione composta da tre componenti, nominata con decreto rettorale, di cui
due docenti proposti ratione materiae dal Senato Accademico.
Art. 7 - Selezione
La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli e
colloquio.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è
effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 80 punti, al colloquio
20 punti.
Tra i titoli scientifici i punti sono così distribuiti:
1. 30 punti per il dottorato di ricerca (nazionale o straniero) svolto in
discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si
concorre;
2. 5 punti per ogni anno, compiuto alla data di scadenza del bando, ad allievi
di un corso di dottorato di ricerca in discipline aventi ad oggetto quelle
dell'area scientifica per la quale si concorre;
3. fino ad un massimo di 10 punti per masters, corsi di perfezionamento
post-laurea regolarmente documentati e diplomi di specializzazione (nazionali o
stranieri) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la
quale si concorre;
4. 5 punti per borse di studio annuali (nazionali o straniere) o per ogni anno
di attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici e/o privati, o
per vincita di concorso a ricercatore di ruolo presso Università italiane o
straniere, presso il CNR o altri Enti di ricerca, nazionali e stranieri, in
discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si
concorre, fino ad un massimo di 10 punti totali;
5. fino ad un massimo di 30 punti per pubblicazioni (inclusa la tesi di
dottorato) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la
quale si concorre.
Ai candidati sarà comunicato, a mezzo raccomandata, inviata almeno 15 giorni
prima, il giorno, il mese, l'ora ed il luogo ove dovranno sostenere il
colloquio.
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido
documento di riconoscimento.
I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati
mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa:
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati e lo affigge nella sede delle prove concorsuali.
La selezione s'intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 14 punti
nella votazione del colloquio ed un minimo di 60 punti in totale.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli e dal voto conseguito al colloquio.
Espletato il colloquio, la commissione formulerà per ciascun candidato un
giudizio complessivo che verrà registrato a verbale e compilerà la graduatoria
di merito.
A parità di merito la preferenza è determinata:
a) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
b) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio;
c) dalla minore età anagrafica.
Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore. Dopo l'approvazione degli atti
i risultati della procedura saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo
ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Le graduatorie
hanno validità di tre mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Università.
Al candidato utilmente collocato in graduatoria verrà data comunicazione
scritta, tramite raccomandata o telegramma, dell'attribuzione dell'assegno.
Egli, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione il relativo
contratto. La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato
determinerà la decadenza al diritto dell'assegno. In tal caso subentrerà il
candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito, fino ad
esaurimento della validità temporale della graduatoria stessa. Lo stesso accade
in caso di recesso dal contratto entro il periodo di validità della graduatoria.
L'attività di ricerca non potrà avere inizio prima della data di decorrenza del
contratto il quale avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla
stipula stessa.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento
del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate.
Trascorso il tempo sopra indicato, l'amministrazione universitaria non sarà
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
Gli assegnatari dovranno consegnare, al momento della stipula del contratto, il
certificato di laurea e eventualmente l'attestato di conseguimento del titolo di
dottore di ricerca o, in assenza di questo l'attestato che certifichi l'avvenuto
completamento del triennio di dottorato o di conseguimento del dottorato
all'estero o di frequenza del corso di dottorato (con l'indicazione dell'anno di
frequenza) rilasciato dalla relativa Università.
Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni
Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento
degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o
titolo equivalente conseguito presso Università straniere, in settori attinenti
a quello per il quale è bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca,
sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito
l'assegno.
Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle
selezioni cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti o di curriculum
scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza nel termine stabilito
dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli
enti di cui all'art.2 co.1 della L.240/2010.
Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente
contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L.240/2010 per un
periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi
complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del
periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di
ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso.
Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di
assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli art.22
e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici nonché gli
enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010 per un periodo che,
sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità
o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 9 - Durata del Contratto
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono
prorogabili per una sola volta e/o rinnovabili.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi
della L.240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere
superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di ricerca
è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso.
3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata a quella del progetto di
ricerca con termine dell'assegno non oltre 6 mesi rispetto alla scadenza del
progetto stesso, previa verifica di compatibilità con le regole di
rendicontazione poste dagli enti finanziatori, gli assegni di ricerca possono
essere prorogati e/o rinnovati con Decreto del Rettore solo come prosecuzione
dei temi di ricerca nel cui ambito sono stati attivati.
4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati
nell'ambito del budget progettuale solo se l'assegnista ha i requisiti
soggettivi di accesso previsti dall'art.8 comma 1 e 2.
Art. 10 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto
1. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi
alla posizione e il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il contratto indica anche le principali attività di ricerca affidate.
3. Il Rettore/Presidente del C.D.A. stipula in contratto di collaborazione alla
ricerca.
4. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività
richiesta.
Art. 11 - Diritti e doveri
1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per
maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del
23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788
della legge 27 dicembre 2006 n.296 e successive modificazioni.
2. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza
vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
3. Alla conclusione dell'attività, il titolare dell'assegno dovrà presentare al
Rettore una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati
conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.
4. L'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, qualora
l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al
quale collabora, previa autorizzazione del responsabile scientifico.
Art. 12 - Trattamento economico
1. L'importo degli assegni di ricerca viene stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, nel rispetto dell'importo minimo previsto dal Decreto
Ministeriale 9 marzo 2011 n.102, in rapporto ai requisiti di accesso fissati,
alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere.
2. L'importo dell'assegno può essere rideterminato in relazione alla particolari
competenze richieste ed alla complessità delle attività da svolgere fino ad un
massimo che corrisponde al 75% dell'importo lordo percipiente del ricercatore
confermato a tempo pieno in classe zero.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo potranno essere autorizzate dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. In materia fiscale si applicano, le disposizioni di cui all'art.4 della
legge 13 agosto 1984 n.476, nonché in materia previdenziale, quelle di cui
all'art.2 commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive
modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre
2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27
dicembre 2006 n.296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione
obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'art.5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
2. I maggiori oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni obbligatorie a
carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni
di ricerca sono a carico dell'Ateneo.
Art. 14 - Sospensione dell'assegno di ricerca
1. L'Attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di
assenza dovuti a maternità e infortunio. Gli assegnisti sono tenuti a comunicare
al Rettore il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a
decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta
dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno
rapportato alle relative mensilità. Il Rettore può prevedere di estendere la
sospensione del rapporto per maternità, compatibilmente con le esigenze del
progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo.
L'assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze
prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività
previo accordo con la Struttura scientifica di riferimento e parere del tutor.
Art. 15 - Regime di incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure:
a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di
cui all'art.22 co.1 della L.240/2010;
b) personale dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a
tempo determinato sia a tempo parziale. Per i dipendenti di qualunque altra
Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) si fa
riferimento a quanto previsto al successivo punto 2.
c) Ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo;
d) Professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi
di studio e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo.
e) Iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o Scuola di specializzazione, Master, Tirocinio Formativo Attivo.
f) Titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al
punto a) sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, sia a tempo parziale
viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di
ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dalla Struttura scientifica di
riferimento su parere motivato del tutor e verifica che l'attività ulteriore
rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento
dell'attività.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività
di ricerca dei titolari.
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del
contratto. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione
rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione
stessa.
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli.
Art. 16 - Decadenza, recesso, risoluzione
1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine
comunicato dalla struttura, non sottoscrivono il relativo contratto, salvo
ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente
comprovate.
2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che
forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art.15
del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme
vigenti.
3. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa
comunicazione scritta della struttura, con preavviso di almeno 15 gg. Il
pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
Art. 17 - Norme transitorie e finali
1. Ai contratti che saranno stipulati a fronte di assegni di ricerca banditi
prima dell'entrata in vigore della L.240/2010 si applica il precedente
regolamento, per l'eventuale rinnovo si rimanda al successivo comma 2.
2. nella fase transitoria, i contratti stipulati ai sensi art.51 comma 6 della
L.449 del 1997, per particolari esigenze di garantire continuità delle attività
di ricerca deliberate dalla Facoltà, potranno essere rinnovati per una sola
volta e per una durata massima pari a quella prevista dal precedente contratto,
purché la possibilità di rinnovo fosse espressamente prevista nel bando o nel
contratto originario. A tali rinnovi sarà applicato il precedente regolamento
assegni.
Napoli, 12 febbraio 2013
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro
Approvato con D.R. n. 288 del 9.6.2011
e modificato con D.R. n. 35 del 24.1.2012
e n. 64 del 12.2.2013
In evidenza
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Avvisi generali
Chiusura dell'Ateneo del 19 settembre
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17.6.2024
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