La legge del 23 marzo 1993, n. 84 ha riconosciuto ufficialmente la professione di assistente sociale e ha istituito l'Albo professionale a cui si accede superando l'Esame di Stato.
Lo scopo principale dell'Esame di Stato è quello di permettere allo studente, ora assistente sociale, di dimostrare la sua consapevolezza e le sue conoscenze sul ruolo professionale che andrà a ricoprire e garantire così al cittadino un professionista esperto e competente.
Il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155 ha sancito il regolamento per l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di assistente sociale. Con la riforma universitaria, è stato necessario recare delle modifiche al suddetto decreto. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, disciplina sui nuovi requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove.
Nell'Albo professionale sono state istituite due sezioni a seconda del diverso titolo di accesso:
- sezione A, vi accede chi ha conseguito
la laurea specialistica
- sezione B, vi accede chi ha conseguito la laurea triennale o il diploma universitario triennale (vecchio ordinamento)
L'Esame di Stato può essere svolto presso qualsiasi sede indipendentemente dalla propria residenza e/o domicilio. I tempi e le modalità di svolgimento relativi alle due sessioni annuali vengono specificati nell'Ordinanza Ministeriale annualmente emanata.
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