Percorso formativo per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso FIT 2018 (PeF24).
Art. 1
Istituzione
1. Ai sensi del D.M. n. 616 del 10/08/2017, l'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, di seguito denominata "Ateneo", istituisce e attiva,
nella Facoltà di Scienze della Formazione, il Percorso formativo per
l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste
quali requisiti di accesso al concorso FIT 2018 (PeF24).
2. Il PeF24 è istituito dall'Ateneo in ossequio alle indicazioni normative di
cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del D.M. n. 616/2017 e della
Nota MIUR 25.10.2017, PROT. N. 29999.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato D.M. n. 616/2017, i percorsi
consistono in attività formative e relativi esami per un totale di almeno 24
CFU, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui
all'Allegato A, in relazione ai contenuti e alle attività formative di cui agli
Allegati B e C.
4. Le attività formative attivate per il PeF24 consistono nei seguenti
insegnamenti che prevedono, al loro interno, un'articolazione modulare.
Ambito | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione | M-PED/01 | Pedagogia della relazione educativa nel contesto della scuola secondaria | 12 |
M-PED/03 | Pedagogia speciale e didattica per l'inclusione | 6 | |
Psicologia | M-PSI/01 | Psicologia per l'insegnamento | 12 |
Antropologia | M-DEA/01 | Antropologia culturale | 12 |
Metodologie e tecnologie didattiche | M-PED/03 | Fondamenti di didattica per l'insegnamento nella scuola secondaria | 6 |
M-PED/04 | Tecnologie didattiche per l'insegnamento nella scuola secondaria | 6 |
5. Qualora se ne ravvisasse la necessità, in alternativa e/o in aggiunta agli
insegnamenti di "Fondamenti di didattica per l'insegnamento nella scuola
secondaria" e "Tecnologie didattiche per l'insegnamento nella scuola
secondaria", previsti per l'Ambito 4 (Metodologie e tecnologie didattiche),
possono essere attivati uno o più insegnamenti nei seguenti Settori Scientifico
Disciplinari (SSD): M-STO/02, L-LIN/01, L-FIL-LET/04; L-LIN/02; L-ART/04.
6. L'offerta formativa dei PeF24 è resa nota nel sito web dell'Ateneo, dove sono
anche pubblicati i programmi e i calendari delle lezioni dei singoli
insegnamenti.
7. La frequenza ai corsi non è obbligatoria.
8. Gli incarichi di insegnamento sono affidati a Professori di I e II Fascia, a
Ricercatori a tempo indeterminato e a Ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24 ex comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
incardinati nell'Ateneo nei SSD per i quali sono attivati gli insegnamenti.
Art. 2
Commissione esaminatrice per il riconoscimento dei crediti maturati ai sensi del
D.M. n. 616/2017
1. È istituita, con Decreto Rettorale, la Commissione esaminatrice per il
riconoscimento dei CFU maturati ai sensi del D.M. n.616/2017, di seguito
denominata "Commissione".
2. Alla Commissione sono affidati i compiti relativi alla valutazione e
all'eventuale riconoscimento dei CFU già acquisiti in base a quanto previsto dal
D.M. n. 616/2017 e, in particolare, la verifica sulla congruenza rispetto ai
contenuti e agli obiettivi formativi di cui agli allegati A e B del D.M. n.
616/2017.
3. La Commissione è composta da n. 4 Professori di I e II Fascia incardinati
presso l'Ateneo in uno o più SSD previsti nei quattro ambiti di cui al D.M. n.
616 del 10/08/2017, uno dei quali svolge le funzioni di Presidente, e da n. 2
Segretari Amministrativi.
4. Qualora ne ravvisasse la necessità ai fini delle valutazioni di cui al punto
2, la Commissione può avvalersi della consulenza di altri Professori di I e II
Fascia, di Ricercatori a tempo indeterminato e di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 ex comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 afferenti ai SSD per i quali si richiede un approfondimento di
istruttoria delle domande di riconoscimento CFU.
Art. 3
Iscrizione al Percorso Formativo
1. L'iscrizione al PeF24 si effettua esclusivamente on line, mediante
apposita sezione del sito web di Ateneo.
2. Con la procedura di iscrizione il candidato potrà:
a) richiedere il riconoscimento delle attività pregresse e quindi di tutti i CFU
già acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, di cui al successivo art. 5;
b) iscriversi direttamente alla frequenza del PeF24 nel caso in cui non richieda
alcun riconoscimento;
c) iscriversi alla frequenza del PeF24 chiedendo un riconoscimento parziale di
CFU, attraverso l'"Iscrizione alla verifica requisiti di accesso al concorso FIT
2018 (PeF24)", di cui al successivo art. 5. In questo ultimo caso l'iscrizione
dovrà essere perfezionata dopo la comunicazione dell'esito delle valutazioni
delle domande di riconoscimento.
3. Con appositi avvisi l'Ateneo rende note le modalità di perfezionamento
dell'iscrizione per la frequenza dell'intero o del parziale percorso per
l'acquisizione dei CFU.
4. Come indicato nella citata nota MIUR n. 29999 del 25/10/2017, per i
dottorandi/specializzandi iscritti presso altri Atenei l'iscrizione al PeF24 non
è compatibile con l'iscrizione a Corsi di dottorato e/o Scuole di
specializzazione, a meno che non ci sia una specifica convenzione tra l'Ateneo e
l'Università di appartenenza del dottorando/specializzando.
5. Possono iscriversi al PeF24:
a) studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo;
b) laureati presso altri Atenei.
Art. 4
Istanze di riconoscimento CFU già conseguiti
1. L'iscrizione per il riconoscimento di CFU pregressi finalizzato al
rilascio della certificazione prevista dal citato D.M. n. 616/2017 si effettua
esclusivamente on line, mediante apposita sezione del sito web di Ateneo.
2. Con la procedura di iscrizione al PeF24 il candidato può richiedere il
riconoscimento di attività pregresse ovvero di CFU già acquisiti nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche.
3. Le istanze di riconoscimento possono avere ad oggetto CFU maturati in forma
curriculare, aggiuntiva o extracurriculare nell'ambito di:
a) corsi di studio universitari o accademici;
b) master universitari o accademici di primo e di secondo livello;
c) dottorati di ricerca;
d) scuole di specializzazione.
4. I CFU conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente
attestabili come validi per il PeF24. Tale validità dipende, infatti, dagli
specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.
Il riconoscimento dei predetti CFU può avvenire in presenza delle seguenti
condizioni:
a) che siano relativi ai settori di cui all'art. 3, comma 3, D.M. n. 616/2017;
b) che i CFU già acquisiti di cui si chiede il riconoscimento siano coerenti con
gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli
allegati A e B del D.M. n. 616/2017 come precisato altresì dalla Nota Miur 29999
del 25/10/2017 avente ad oggetto: "Chiarimenti sui 24 CFU".
5. Devono essere in ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei
quattro indicati dal D. Lgs. 59/2017. Laddove vengano riconosciuti come validi
più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario
conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter
ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.
6. Gli iscritti/laureati presso l'Ateneo che chiedono il riconoscimento di CFU
già acquisiti, devono dichiarare nella procedura di iscrizione on-line, il/i
proprio/i percorso/i di studi conseguito/i, in cui siano indicati:
- esami sostenuti con data di conseguimento e relativa votazione;
- SSD di afferenza (con riferimento ai laureati di Vecchio Ordinamento la Nota
MIUR 29999 del 25/10/2017 precisa che "l'attribuzione dello specifico SSD è
attestata dall'Università presso cui l'esame è stato sostenuto");
- CFU acquisiti per ogni insegnamento (con riferimento ai laureati di Vecchio
Ordinamento la Nota MIUR 29999 del 25/10/2017 precisa che "un esame semestrale
può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU");
- programmi e/o obiettivi formativi relativi a ciascun insegnamento per cui si
richiede la convalida (i programmi sono disponibili on-line al servizio LePrE).
7. In nessun caso si potrà dar luogo al riconoscimento di esami presenti nella
carriera dello studente non ancora sostenuti.
8. I laureati presso altri Atenei che chiedono il riconoscimento di CFU già
acquisiti, devono dichiarare nella procedura di iscrizione on-line, il/i
proprio/i percorso/i di studi conseguito/i, in cui siano indicati:
- esami sostenuti con data di conseguimento e relativa votazione;
- SSD di afferenza (con riferimento ai laureati di Vecchio Ordinamento la Nota
MIUR 29999 del 25/10/2017 precisa che "l'attribuzione dello specifico SSD è
attestata dall'Università presso cui l'esame è stato sostenuto");
- CFU acquisiti per ogni insegnamento (con riferimento ai laureati di Vecchio
Ordinamento la Nota MIUR 29999 del 25/10/2017 precisa che "un esame semestrale
può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU");
- L'attestazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, con l'indicazione delle
attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi
e/o programma svolto. Sulla base delle suddette attestazioni, che dovranno
essere allegate nella procedura on-line di iscrizione al Pef24, l'Ateneo
rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento
complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 5 del
DM 616/2017. In assenza di quanto richiesto la Commissione non procederà al
riconoscimento delle attività formative sostenute.
Si precisa che in base alla nota MIUR 29999/2017: "nel caso di
competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente la
suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento
che verrà rilasciato dall'Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha
erogato le attività formative richieste. Si evidenzia che tale certificazione
unica prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra i vari Atenei. Essa
dovrà sempre e comunque essere emessa dall'Ateneo presso cui sono stati
acquisiti gli ultimi CFU".
9. In nessun caso si potrà dar luogo ad altri riconoscimenti di esami non ancora
sostenuti all'atto dell'iscrizione al PeF24. L'esito delle valutazioni delle
domande di riconoscimento sarà comunicato all'interessato tramite procedura
on-line prima dell'inizio delle attività didattiche.
10. Con riferimento specifico ai titoli di dottorato di ricerca e
specializzazione, l'istante dovrà produrre idonea certificazione. In questo
caso, il D.M. n. 616/2017 (art. 3, comma 6), prevede che le strutture didattiche
competenti provvedano a quantificare i crediti riconoscibili con riferimento a
ciascuno degli ambiti disciplinari di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d).
11. L'esito relativo alle istanze di riconoscimento sarà comunicato
all'interessato tramite procedura on-line entro il termine di inizio delle
attività didattiche.
12. Per indicazioni su possibili criteri per il riconoscimento delle attività
pregresse al fine del rilascio degli attestati e della certificazione si rimanda
al documento CUN del 27/09/2017, sottolineando la necessità che in ogni caso i
nuovi percorsi seguano gli obiettivi formativi e i contenuti degli allegati al
DM 616/17.
Art. 5
Certificazioni
1. Al termine del PeF24 l'Ateneo certifica il conseguimento dei 24 cfu nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
in ossequio a quanto indicato all'art. 3, comma 5, D.M. n. 616/2017.
2. Come previsto dalla citata Nota MIUR 29999 del 25/10/2017, per la
partecipazione ai PeF24 il candidato dovrà produrre una certificazione
attestante il raggiungimento dei 24 CFU. Detta certificazione dovrà essere
rilasciata esclusivamente dall'Istituzione presso la quale gli stessi sono stati
acquisiti. Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente
dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in
un unico documento che verrà rilasciato dall'Istituzione che per ultima in
ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Si evidenzia che
tale certificazione "unica" prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra
i vari Atenei. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall'Ateneo presso cui
sono stati acquisiti gli ultimi CFU. In caso di crediti acquisiti in tempi e/o
presso Istituzioni diverse, la singola Università potrà rilasciare attestati
riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa, indicando le
attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi
e/o programma affrontato dal candidato; sulla base delle suddette attestazioni
l'Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del
percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica
del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi
dell'art. 3, comma 5 del DM 616/17.
3. La suddetta certificazione sarà rilasciata anche a coloro che, avendo
effettuato l'iscrizione al PeF24, abbiano ricevuto dalla Commissione di cui al
precedente art. 2, una convalida integrale dei 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
4. Coloro i quali intendano chiedere l'Attestazione di CFU già acquisiti presso
l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, al fine di ottenere il
riconoscimento presso altra Università per il conseguimento dei 24 CFU ex DM
616/2017, dovranno seguire la procedura indicata sul sito nella sezione dedicata
alla Formazione Insegnanti.
Art. 6
Contribuzione
1. All'atto dell'iscrizione on-line, e comunque entro le ore 24:00
dell'ultimo giorno utile, è previsto il versamento di un contributo fisso pari a
€ 77,00 (€ 60.00 + € 16,00 imposta di bollo + € 1,00 di commissioni incasso
MAV).
2. Il contributo di cui al punto 1 assolve il costo dell'iscrizione ed è dovuto
anche da coloro i quali richiedano ed ottengano il riconoscimento di tutte le
attività relative agli ambiti disciplinari, ovvero dei 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
3. Sul costo della seconda rata (contributo variabile) è prevista una gradazione
in base all'ISEE secondo la seguente tabella per l'individuazione delle fasce
reddituali di riferimento:
Indicatore ISEE | Fascia | Importo per CFU |
---|---|---|
fino a € 10.000,00 | I fascia | € 13,00 |
da € 10.000,01 a € 13.000,00 | II fascia | € 14,00 |
oltre € 13.000,00 | III fascia | € 15,00 |
4. Il percorso per l'integrale acquisizione dei 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche prevede un
contributo massimo pari a € 360,00. Il contributo variabile è dovuto in caso di
frequenza dell'intero o del parziale percorso.
5. Lo studente con disabilità con un grado di invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66% sarà tenuto al versamento della sola imposta di bollo (€ 16,00
+ € 1,00 di commissione incasso MAV). In tal caso lo studente dovrà allegare, in
fase di iscrizione on-line, copia del decreto di invalidità (riferito alla Legge
3 agosto 2009, n. 102 e non alla Legge - Quadro 5 febbraio 1992, n. 104).
6. In nessun caso si darà luogo a rimborsi.
7. La gratuità del PeF24 è riservata esclusivamente agli iscritti presso
l'Ateneo, inclusi gli iscritti a Dottorati, Scuole di Specializzazione e Master
di I e II livello, e non esclude il pagamento del contributo fisso che assolve
il costo dell' iscrizione, comunque dovuto.
Art. 7
Semestre aggiuntivo per gli studenti iscritti a corsi di studio presso l'Ateneo
1. Per gli iscritti a corsi di studio presso l'Ateneo, esclusi gli iscritti a Dottorati, Scuole di Specializzazione e Master di I e II livello (nota Miur n. 29999 del 25/10/2017), opera l'estensione di un semestre della durata legale del proprio corso di studi, salvo il caso in cui l'iscritto concluda il suo corso di studi con la discussione della tesi prima del completamento dell'acquisizione dei 24 CFU: in tale ultima ipotesi, non si applicherà la gratuità di cui all'art. 6, comma 7.
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