I laureati magistrali in Psicologia, vecchio Ordinamento-LM51 - che all'entrata in vigore del D.M. 554 del 6.6.2022, hanno concluso il tirocinio professionalizzante di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 328/2001 (1000 ore), e che non hanno conseguito ancora l'abilitazione all'esercizio della professione mediante le norme previgenti, si abilitano all'esercizio della professione di Psicologo previo superamento di un Esame di Stato organizzato dalle sedi universitarie autorizzate dal MIUR in base al richiamato DPR 328/2001. L'esame di Stato, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.M. 554 del 6.6.2022, si potrà sostenere nelle sessioni relative agli anni 2023-2024-2025-2026, indette con Ordinanza MIUR.
A partire dall'anno 2027, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti (1000 ore) può chiedere ad un Ateneo sede del corso di laurea in Psicologia, di sostenere la prova abilitante nelle sedute previste per lo svolgimento della PPV di cui al D.M. 654/2022.
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