CRIE
Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee

selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ex-art. 51, comma 6 l. 449/97

CRIE - Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee

Settore giuridico (IUS/20)

Articolo 1
(Conferimento)

E' indetta la selezione pubblica per titoli, integrata da un colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito del CRIE Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee (Settore scientifico-disciplinare: IUS/20) d'ora in poi denominato assegno di ricerca, ex-art. 51 comma 6, L. 449/97 e secondo le disposizioni di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 73 del 2/2/2000 e successive modificazioni.

Articolo 2
(Caratteri generali)

L'assegno di ricerca è dell'importo lordo annuo di € 16.138,00 prorogabile tacitamente di anno in anno, ove sia previsto dal contratto, fino ad una durata di quattro anni, previa valutazione positiva dell'andamento della ricerca da parte della Facoltà. L'assegno è ulteriormente rinnovato, con le medesime procedure, nel limite massimo complessivo di otto anni con lo stesso soggetto; tale rinnovo non è applicabile se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.
L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili.
All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3
(Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito presso Università straniere, in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno.
Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione.
Il predetto assegno non può essere attribuito a personale dipendente dell' Università, di altre università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

Articolo 4
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Direzione Amministrativa - Via Suor Orsola n. 10 - 80135 Napoli, ed essere presentate o fatte pervenire, corredate dei titoli valutabili, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del presente bando all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Sull'involucro del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del concorrente, facoltà e ambito disciplinare di riferimento.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono e il codice fiscale;
2. l'indicazione specifica dell'ambito disciplinare e della facoltà dove sarà svolta la ricerca, nonché la durata e l'importo annuo lordo dell'assegno;
3. il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'Università che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta;
4. titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione del corso seguito e della data di conseguimento, nonché dell'Università ove il corso si è svolto;
5. impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito di cui al punto 1.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A. certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
B. certificato comprovante il titolo di dottore di ricerca e l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con indicazione del corso seguito;
C. documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (pubblicazioni, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, tesi di laurea, tesi di dottorato, etc.);
D. elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda.

I certificati ed i titoli di cui ai punti A, B, C potranno essere prodotti anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Le pubblicazioni di cui al punto C potranno essere allegate in fotocopia non autenticata, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che ne attesti la conformità all'originale.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 5
(Commissione esaminatrice)

La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dall'art. 13 del "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca " emanato con D. R. n. 73 del 2/2/2000 e successive modificazioni.

Articolo 6
(Selezione)

La selezione è per titoli e colloquio.
La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
La valutazione della Commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, in centesimi, di cui ai titoli sono riservati 80 punti ed al colloquio 20 punti.
Tra i titoli scientifici i punti sono così distribuiti:

  • 30 punti per il dottorato di ricerca (nazionale o straniero) svolto in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre;
  • 5 punti per ogni anno, compiuto alla data di scadenza del bando, ad allievi di un corso di dottorato di ricerca in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre;
  • fino ad un massimo di 10 punti per masters, corsi di perfezionamento post-laurea regolarmente documentati e diplomi di specializzazione (nazionali o stranieri) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre;
  • 5 punti per borse di studio annuali (nazionali o straniere) o per ogni anno di attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici e/o privati, o per vincita di concorso a ricercatore di ruolo presso Università italiane o straniere, presso il CNR o altri Enti di ricerca, nazionali e stranieri, in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre, fino ad un massimo di 10 punti totali;
  • fino ad un massimo di 30 punti per pubblicazioni (inclusa la tesi di dottorato) in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre.

Ai candidati sarà comunicato, a mezzo raccomandata e/o telegramma, inviata almeno 15 giorni prima, il giorno, il mese, l'ora ed il luogo ove dovranno sostenere il colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede delle prove concorsuali.
La selezione s'intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 14 punti nella votazione del colloquio ed un minimo di 60 punti in totale.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito al colloquio.
Espletato il colloquio, la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo che verrà registrato a verbale e compilerà la graduatoria di merito.
A parità di merito la preferenza è determinata:

  • dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
  • dalla votazione più elevata riportata nel colloquio;
  • dalla minore età anagrafica.

Dopo l'approvazione degli atti i risultati della procedura saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli. Le graduatorie hanno validità di tre mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Università.

Articolo 7
(Stipula del contratto)

Al candidato utilmente collocato in graduatoria verrà data comunicazione scritta, tramite raccomandata o telegramma, dell'attribuzione dell'assegno. Egli, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione il relativo contratto. La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato determinerà la decadenza al diritto dell'assegno. In tal caso subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento della validità temporale della graduatoria stessa. Lo stesso accade in caso di recesso dal contratto entro il periodo di validità della graduatoria.
L'attività di ricerca non potrà avere inizio prima della data di decorrenza del contratto il quale avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.
I candidati potranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso il tempo sopra indicato, l'Amministrazione universitaria non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
L'assegnista dovrà consegnare, al momento della stipula del contratto, il certificato di laurea e eventualmente l'attestato di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o, in assenza di questo, l'attestato che certifichi l'avvenuto completamento del triennio di dottorato o di conseguimento del dottorato all'estero o di frequenza del corso di dottorato (con l'indicazione dell'anno di frequenza) rilasciato dalla relativa Università, nel caso in cui siano state presentate le dichiarazioni sostitutive.

Articolo 8
(Decorrenza dell'assegno, compiti e divieti del titolare degli assegni)

Il titolare dell'assegno collabora alle attività di ricerca previste dal programma di ricerca "I diritti fondamentali in una visione comparatistica con particolare riguardo all'America latina", secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico o di altro docente da lui delegato, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
Il titolare dell'assegno è tenuto:

  • a svolgere l'attività di ricerca all'interno delle strutture dell'Ateneo. L'eventuale attività esterna dovrà essere proposta ed approvata dal responsabile della ricerca previa comunicazione all'ufficio amministrativo;
  • a presentare annualmente alla Commissione una particolareggiata relazione scritta previa approvazione del responsabile scientifico, ed a presentare i risultati conclusivi della propria attività in apposito seminario o nelle forme definite dalla Commissione stessa.

Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto, dal Consiglio di Amministrazione previo parere della Facoltà, su proposta motivata del responsabile scientifico, dopo aver sentito l'interessato.
Il titolare dell'assegno può svolgere parte delle attività di ricerca all'estero:

  • qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali o straniere, utile ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
  • qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione del responsabile scientifico.

In tal caso il responsabile scientifico comunicherà all'ufficio amministrativo preposto, presso quale istituzioni estera verrà svolta la ricerca e il periodo previsto.

Articolo 9
(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni)

L'assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.
Il contratto deve prevedere l'obbligo, per il titolare dell'assegno, di non instaurare rapporti di lavoro subordinato con terzi. In caso che ciò avvenga, il contratto si risolve automaticamente.
All'atto della stipulazione del contratto, l'interessato deve dichiarare:

  • di non beneficiare di altra borsa di studio non cumulabile ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
  • di non avere in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con privati o con AA.PP. diverse da quelle esplicitate all'art. 1, comma 2) del Regolamento per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare di assegno può svolgere attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, dandone comunicazione all'Amministrazione universitaria ed al responsabile scientifico della Facoltà, a condizione che l'attività:

  • sia compatibile con quella di ricerca;
  • non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo nella collaborazione alla ricerca tema dell'assegno medesimo.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per servizio militare, gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, e per malattia fino ad un massimo di sei mesi, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.

Articolo 10
(Revoca dell'assegno o recesso)

In caso di giudizio negativo a seguito della verifica periodica di cui all'art. 5 del Regolamento per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca o per altro giustificato motivo, il responsabile della ricerca potrà proporre la revoca dell'assegno, da disporsi da parte del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Facoltà.
Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso almeno trenta giorni prima; in mancanza verrà trattenuta una somma corrispondente a un mensilità.

Articolo 11
(Pubblicità)

Del bando e della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli e sul sito Web dell'Università.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dagli aspiranti verranno raccolti e trattati dall' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini connessi all'espletamento del concorso ed alla stipula del contratto.

 

Napoli, 12 maggio 2008

Il Rettore
Prof. Francesco De Sanctis

 

Emanato con DR n. 330 del 7 maggio 2008

 

 

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