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Concorso pubblico annullato se i titoli vengono valutati dopo la correzione degli scritti

Il Tar Lazio, con sentenza n. 786/2014, ha ritenuto che l'intera procedura selettiva di un concorso pubblico è illegittima, per violazione del disposto dell'art. 8, comma 1 D.P.R. n. 487 del 1994, nel caso in cui la Commissione di concorso effettui la valutazione dei titoli posseduti dai candidati successivamente alla correzione delle prove scritte ed all'abbinamento delle stesse con i nominativi dei candidati. Sulla base di tale principio il Tribunale Amministrativo ha annullato la procedura di un concorso ritenendola non solo in violazione di legge ma anche non idonea a garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

n° 1007 - giovedì 27 febbraio 2014
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tag Diritto amministrativo | TAR | Concorsi pubblici | Annullamento procedura concorsuale | Violazione di legge | Buon andamento | Trasparenza | Imparzialità | Azione amministrativa | Illegittimità



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