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Il danno morale per la perdita del padre va riconosciuto anche al concepito

Con sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha confermato che il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale per la morte del padre in un incidente automobilistico va riconosciuto anche al soggetto che al momento del fatto era solo concepito.
In particolare, la Cassazione ha affermato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi dì natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.

n° 1024 - giovedì 13 marzo 2014
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tag Corte di Cassazione | Danno patrimoniale | Danno non patrimoniale | Danno | Responsabilità | Concepito | Genitori | Diritto di famiglia



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