Affidamento e consuetudini di vita del minore
La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice, nell'individuare il genitore affidatario, non può non tenere conto delle consuetudini di vita già acquisite dal minore. In particolare, qualora la madre affidataria si trasferisca insieme al minore in un'altra città, questa scelta, non può essere sanzionata dal giudice affidando il minore al padre senza tener conto del fatto che lo stesso, per effetto dell'avvenuto trasferimento, si è perfettamente integrato nella nuova realtà.
n° 11 - giovedì 1 luglio 2010
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