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Affidamento: ai figli l'ardua sentenza

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza 26/03/2014, in materia di affidamento condiviso, ha stabilito che il figlio minore deve essere ascoltato ai fini della modifica delle condizioni dell'affidamento. Nel caso di specie, la sentenza di separazione aveva disposto l'affidamento congiunto dei due figli a entrambi i genitori, collocandoli presso la madre e stabilendo l'obbligo di mantenimento a carico del padre. Uno dei figli, però, aveva espresso la volontà di restare col padre, il quale aveva perciò fatto ricorso, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., chiedendo oltre alla revoca dell'assegno anche che il figlio potesse stare con lui. Il ragazzo, in seguito a disposizione del Tribunale, è stato così ascoltato dal giudice istruttore esprimendo liberamente di voler restare con il padre. Il Tribunale, ritenendo infondate le doglianze della madre, ha fissato il collocamento del minore con il padre, dimezzando l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'altra figlia rimasta con la madre.

n° 1102 - giovedì 10 luglio 2014
vai alla fonte Il Quotidiano del Diritto - Il Sole 24 Ore
tag Mantenimento | Separazione | Divorzio | Affido condiviso | Figli | Famiglia



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