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Non è abuso del diritto utilizzare nel proprio paese il titolo di avvocato conseguito in altro Stato UE

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza in cause riunite C-58/13 e C-59/13, ha stabilito che non costituisce abuso del diritto di stabilimento la condotta di un cittadino di uno Stato membro che, conseguita la laurea nel proprio Paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia, in seguito, ritorno nel proprio Paese per esercitarvi la professione. Infatti, in un mercato unico, la possibilità, per i cittadini dell'Unione, di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo e quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è inerente all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.

n° 1108 - giovedì 24 luglio 2014
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tag Diritto UE | Diritto internazionale | Corte di Giustizia UE | Libera circolazione delle persone | Avvocato | Professione forense | Albo | Stati membri | Abuso del diritto



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