Gli acquisti in fiera non sono equiparabili a quelli "in luogo pubblico"
Non si applica la normativa prevista dal D.Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali) agli acquisti effettuati presso stand di una fiera e, pertanto, il consumatore non gode delle tutele ivi previste. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. 22863/2014) che ha precisato che la «peculiare tutela», prevista dall'articolo 1, 1° comma, lettera c) del decreto 50/1992, si applica solo a «quei luoghi pubblici o aperti al pubblico che non siano di per sé destinati alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, di vendere o di contrattare, sì che l'eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa e impreparato alla difesa dei suoi interessi». Al contrario, nel caso di negoziazioni che si svolgano presso stands allestiti dagli operatori all'interno di una fiera o di un salone di esposizione, da un lato, l'attività imprenditoriale «non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell'impresa», essendo solo «temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall'ordinaria sede commerciale» e, dall'altro, «non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte».
n° 1132 - giovedì 30 ottobre 2014
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tag Diritto civile | Consumatori | Contratti negoziati fuori dei locali commerciali | Fiere | Corte di Cassazione
3.10.2024
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