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È reato registrare le telefonate dei figli

La Corte di Cassazione (sent. 41192/2014) ha stabilito che il padre che registra le telefonate dei figli minorenni commette il reato previsto e punito dall'art. 617 c.p.. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha condannato un genitore che aveva provveduto a registrare le comunicazioni telefoniche intervenute tra la moglie separata e i propri figli minori a lui affidati. La Corte ha affermato che l'art. 617 c.p. "tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi" e che il mero fatto che il padre eserciti la responsabilità genitoriale sui figli non equivale a privare questi ultimi del loro status di "soggetti autonomi". Inoltre, gli ermellini hanno escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. in quanto la configurazione in astratto di "un diritto/dovere del genitore di vigilare sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione", non è idonea - ai sensi dell'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo - a giustificare qualsivoglia illecita intrusione da parte dei genitori nella sfera di riservatezza dei figli, ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell'ottica della tutela dell'interesse preminente del minore e non già di quello del genitore.

n° 1139 - giovedì 6 novembre 2014
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tag Corte di Cassazione | Reato | Art. 617 c.p. | Art. 51 c.p. | Conversazioni telefoniche | Genitori | Figli | Riservatezza | Minori



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