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Per l'alloglotta c'è la traduzione simultanea!

La Prima Sezione della Corte di Cassazione penale con sentenza n. 48299, depositata il 20/11/2014, ha statuito che nel caso in cui lo straniero alloglotta, in stato di fermo o di arresto, partecipi all'udienza di convalida con l'assistenza dell'interprete non vi è necessità di disporre la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale. Tale decisione è fondata sul fatto che l'interprete rende già edotto lo straniero di quanto gli viene contestato, degli atti compiuti e della motivazione del provvedimento che applica la misura cautelare.

n° 1172 - giovedì 27 novembre 2014
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tag Cassazione penale | Diritto di difesa | Misure cautelari



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