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"Ecceziunale" veramente: la Corte UE sugli indennizzi da ritardi aerei

Il regolamento europeo 261/2004 stabilisce i diritti degli utenti di vettori aerei nelle ipotesi di disservizi subiti (ritardi, cancellazioni dei voli o negati imbarchi), stabilendo che solo in circostanze eccezionali può negarsi il diritto al risarcimento o indennizzo. Ed è proprio sull'eccezionalità dell'evento che ha fatto leva una compagnia aerea per difendersi dalla richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dai passeggeri di un volo che aveva subito un ritardo di oltre 6 ore: il velivolo aveva subìto un danno strutturale a causa del maldestro uso della scaletta di imbarco, evento - per l'appunto - considerato eccezionale. Al contrario, la Corte europea, con ordinanza del 14 novembre 2014, ha sancito che tale circostanza appartiene all'ordinaria gestione delle attività di volo e non può escludere, dunque, l'applicazione del regolamento in tema.

n° 1174 - giovedì 4 dicembre 2014
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tag Unione Europea | Regolamento UE | Consumatori | Risarcibilità | Danno da ritardo | Trasporto aereo



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