Non siate "invadenti" neanche dopo la partita!
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 17/11/2014, ha statuito che il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di competizioni sportive, di cui all'art. 6 bis della L. n. 401/89, si concretizza anche nel caso in cui la condotta vietata sia posta in essere nei momenti immediatamente successivi al fischio finale dell'arbitro. Tale decisione è stata adottata dai Giudici di Piazza Cavour in quanto l'espressione "manifestazione sportiva" va riferita non già al limite temporale della gara, indicato dalla singola Federazione, bensì alla manifestazione nella sua interezza. L'ingresso ai non addetti ai lavori è, dunque, vietato finché gli atleti e i direttori di gara si trattengono sul campo di gioco anche dopo il termine della partita.
n° 1177 - giovedì 4 dicembre 2014
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tag Cassazione penale | Sport | Legge 401/1989 | Reato
3.10.2024
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