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Il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte dell'Amministrazione Finanziaria non comporta la nullità di un avviso di accertamento se l'inosservanza riguarda una formalità che non è fondamentale per il raggiungimento - da un lato - della finalità accertatrice e, dall'altro, della garanzia del diritto di difesa del contribuente. Quando l'Amministrazione attiva tutte le procedure previste dalle norme, compreso il contraddittorio integrativo, consentendo al contribuente di chiarire la propria posizione, il diritto di difesa non è leso. È quanto hanno chiarito i giudici della Suprema Corte, con sentenza n. 992/2015, precisando come, nell'ipotesi di verifica fiscale, l'incompleta informazione sul periodo d'imposta oggetto di accertamento, non comporta ipso iure la nullità del successivo atto accertativo, se quest'ultimo è emesso a seguito di un corretto iter procedimentale.

n° 1200 - giovedì 12 febbraio 2015
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tag Diritto tributario | Corte di Cassazione | Agenzia delle Entrate | Avviso di accertamento | Statuto dei diritti del contribuente | Contraddittorio | Nullità | Contribuente | Diritto di difesa | Verbale di accertamento



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