Il postino suona sempre... alla porta del contribuente
L'avviso di accertamento deve essere ovviamente notificato presso l'effettiva residenza del contribuente. Ma cosa succede se la notifica viene effettuata dall'agente notificatore presso il vecchio indirizzo di residenza, ove però è ancora presente, sulla cassetta postale, il nominativo del contribuente destinatario dell'avviso? I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6959/2015, hanno chiarito che la notifica risulta legittima, anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, tale indirizzo veniva indicato in maniera sistematica nelle dichiarazioni dei redditi da parte dello stesso soggetto. In sostanza, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che nel luogo dell'avvenuta notifica non vi è alcun recapito, querelando di falso la relazione dell'agente notificatore.
n° 1215 - giovedì 16 aprile 2015
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3.10.2024
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