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Pubblicata in GU la legge sul divorzio breve

Con la legge 6 maggio 2015, n. 55, si anticipa il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio, quello dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e si stabilisce una disciplina transitoria. In particolare, nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio e fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni consensuali si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali e fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

n° 1237 - giovedì 14 maggio 2015
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tag Divorzio breve | Separazione | Comunione dei beni | Divorzio | Matrimonio | Riforme | Coniugi



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