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Attenzione hai video che metti online. Potresti essere accusato di diffamazione

Nella sentenza 22933\2015, la Cassazione ha chiarito che caricare immagini e video a contenuto pornografico è una condotta atta a realizzare la diffamazione; vi è, inoltre, l'aggravante di aver commesso il fatto mediante la rete telematica, dunque con un mezzo di estesa pubblicità. Al contrario scaricare video ed immagini non integra il reato, in quanto è necessaria anche la prova di una volontà consapevole del soggetto diretta a divulgare o diffondere il file. Nel caso di specie una donna aveva scaricato dal un sito delle immagini che aveva caricato nuovamente su un sito di file sharing, rendendole disponibili ad un pubblico indeterminato. Ad aggravare la situazione sono stati degli sms ritrovati sul telefonino della donna in cui ella informava un'amica della pubblicazione ed il suo intento di screditare la vittima. Dunque tutti questi elementi integrano il delitto previsto dall'art. 595 cod. pen. Sussistendo pienamente anche l'elemento psicologico nella forma del dolo.

n° 1253 - giovedì 4 giugno 2015
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