Pubblicità o rappresentanza, questo è il dilemma
Per un imprenditore qualificare gli impegni economici sostenuti come costi di pubblicità anziché di rappresentanza è particolarmente importante vista la possibilità di dedurre integralmente le spese sostenute per finalità pubblicitarie. La Corte di Cassazione precisa però, con la sentenza n. 10914/2015, che il contribuente deve dimostrare che i costi "pubblicitari" siano congrui per volume e per inerenza rispetto all'attività aziendale. Per gli "ermellini" tali costi devono essere indirizzati all'incremento delle vendite e non all'aumento del prestigio aziendale. Nel caso di specie, l'imprenditore aveva portato in deduzione i costi sostenuti per promuovere un'iniziativa locale mentre la vendita dei prodotti della sua azienda era indirizzata esclusivamente all'estero. Pertanto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate con cui venivano riqualificate le spese di pubblicità in spese di rappresentanza aveva un suo fondamento logico.
n° 1263 - giovedì 18 giugno 2015
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