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Responsabilità penale del medico reperibile che non si reca a visitare il malato anche se non c'è urgenza

La Corte di Cassazione (sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 44928) ha stabilito che "il medico in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza, non può sindacare "a distanza" la valutazione del sanitario e sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell'invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato". Ne consegue, secondo la Corte, che il rifiuto di recarsi in reparto è penalmente rilevante ai sensi dell'alt. 328, comma 1 c.p. e che "la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'intervento del medico ma alla mera assenza del medico".

n° 1313 - giovedì 3 dicembre 2015
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tag Corte di Cassazione | Responsabilità medica | Necessità | Urgenza | Art. 328 c.p. | Rifiuto atti d'ufficio | Omissione



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