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Questo matrimonio non s'ha da... consumare!

A seguito del matrimonio contratto in carcere, può un detenuto sottoposto al regime del 41 bis ottenere un permesso per incontrare la moglie in una casa di accoglienza e cosí... consumare il matrimonio? La Corte di Cassazione, ribadendo l'orientamento negativo del Tribunale di Sorveglianza, ha sottolineato che l'espletamento della sessualità non rientra tra quegli eventi familiari che giustificano un permesso premio. Inoltre, tale istituto è comunque condizionato dalla circostanza per cui una soglia minima di pena debba essere già espiata e da una valutazione complessiva della condotta del detenuto e sulla sua pericolosità sociale. I giudici, con la sentenza n. 882/2016, hanno chiarito che la limitazione della libertà personale, quando non è contraria alla dignità umana, può comportare anche una limitazione della sfera emotiva.

n° 1331 - giovedì 11 febbraio 2016
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tag Corte di Cassazione | Cassazione penale | Matrimonio | Tribunale di Sorveglianza | Detenuto | Processo penale | Reato



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