Cassazione: "A.L.T." alla pubblicità suggestiva per gli studi legali
Rischia una sanzione disciplinare l'avvocato che, per fare pubblicità al suo studio, usa degli slogan "suggestivi" e forme di propaganda comparativa. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sent. n. 23287 del 18 novembre 2010) sottolineando che il diritto a pubblicizzare la propria attività professionale è questione diversa da quella relativa alle modalità e al contenuto di tale pubblicità che non può ledere la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l'illecito disciplinare di cui all'art. 38, c.1, R.D. n. 1578/1933. D'altronde, lo stesso art. 17 del Codice deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale ma che tale informazione deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa".
n° 137 - giovedì 25 novembre 2010
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tag Professione forense | Avvocato | Illecito disciplinare | Sanzione disciplinare | R.D. 1578/1933 | Codice deontologico forense | Pubblicità
3.10.2024
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