No al mantenimento se il figlio ha svolto un'attività lavorativa
La Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge separato non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne convivente qualora quest'ultimo - sebbene al momento non economicamente autosufficiente - in passato abbia iniziato a svolgere un'attività lavorativa, in tal modo dimostrando di avere raggiunto un adeguato livello di capacità tale da determinare la cessazione dell'obbligo genitoriale di mantenimento. Pertanto, risultano irrilevanti eventuali circostanze successive che abbiano reso il figlio privo di sostentamento economico.
n° 143 - giovedì 25 novembre 2010
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