Rata senza... debito. La Cassazione salva il contribuente
La richiesta di rateizzazione non si configura come riconoscimento del debito erariale e quindi non impedisce al contribuente di ricorrere in giudizio per far valere le proprie ragioni. È questo l'importante principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 3447/2017. Gli "Ermellini" hanno stabilito che il debito si ritiene accertato con l'accettazione da parte del contribuente del quantum debetur. Pertanto, solo una dichiarazione inequivoca di rinuncia alla contestazione determina la cristallizzazione della pretesa erariale.
n° 1474 - giovedì 23 marzo 2017
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