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Sì all'adozione da parte di single, coppie di fatto o genitori di età avanzata

Le coppie di fatto, i single e le persone di età avanzata potranno adottare minori (anche affetti da handicap). Ciò che rileva è la qualità del legame instauratosi tra il bambino e chi se ne è preso cura, a discapito di alcuni requisiti soggettivi richiesti all'adottante dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 184 del 1983. Questo quanto stabilito, con ordinanza n. 17100 del 26/06/2019, dalla I sezione Civile della Corte di Cassazione, che, confermando quella che era stata la decisione del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello, ha ribadito che l'adozione in casi particolari è consentita anche alle coppie di fatto, ai single e alle persone di età avanzata. Principio alla base della pronuncia è la salvaguardia degli interessi preminenti del minore. Infatti, "l'art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura".

n° 1626 - lunedì 8 luglio 2019
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tag Diritto di famiglia | Minori | Adozione | Adozioni in casi particolari | Legge 184/83 | Corte di Cassazione | Coppia di fatto | Single | Interesse del minore | Legami affettivi



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