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La Cassazione torna sulla detenzione domiciliare per motivi di salute

Con la sentenza n. 29488 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi di detenzione domiciliare richiesta per gravi patologie, ribadendo che non precludono l'accesso alla detenzione domiciliare cd. "in deroga" né l'entità della pena da espiare, né la circostanza che il reato in esecuzione rientri tra i reati ostativi ex art. 4 bis O.P., né la sottoposizione del detenuto al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis O.P.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto di doversi allineare ai principi scanditi dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019 con la quale già era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del co.1-ter, dell'art. 47-ter O.P. nella parte in cui non prevede l'applicazione della detenzione domiciliare in deroga ai limiti di cui all'art. 47-ter O.P. nell'ipotesi di grave infermità psichica.

n° 1659 - venerdì 10 gennaio 2020
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tag Corte di Cassazione | Illegittimità Costituzionale | Corte Costituzionale | Detenuto | Detenzione



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