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Addio cliente, addio guadagno...

Un semplice rimborso per le spese sostenute e il corrispettivo per l'opera eseguita. È quello che spetta all'avvocato in caso di recesso del cliente. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 185/2020, chiarendo che il professionista non può addebitare al cliente il mancato guadagno. Al caso di specie, infatti, non è applicabile la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale.

n° 1661 - giovedì 16 gennaio 2020
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tag Corte di Cassazione | Avvocato | Professionista



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