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Potere di autentica dell'accordo in negoziazione assistita contenente un atto da trascrivere

La Corte di Cassazione, II sez. civile (sentenza n. 1202 del 21/01/2020), ha stabilito che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione personale raggiunto tra i coniugi in sede di negoziazione assistita (ex D.L. 132/2014), che ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Con tale pronuncia, la Corte, rigettando il ricorso di un notaio, ha ritenuto che nel caso di trasferimento immobiliare, ai fini della pubblicità immobiliare e della certezza nella circolazione giuridica dei beni, il legislatore ha ritenuto insufficiente sia il potere di certificazione e autenticazione delle firme sia il controllo di legalità da parte degli avvocati che procedono alla negoziazione assistita.

n° 1665 - giovedì 30 gennaio 2020
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tag Corte di Cassazione | Diritto di famiglia | Separazione personale coniugi | Negoziazione assistita | Accordo | Separazione consensuale | D.L. 132/2014 | Trascrizione | Notaio | Autenticazione | Pubblico ufficiale



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