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Droghe leggere: resta la soglia dei 2 Kg per l'aggravante

Con sentenza n. 14722 del 12 maggio 2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che, anche a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal D.L. n. 36/2014, mantengono efficacia le soglie già indicate dalle SS.UU. 36258/2012 affinchè possa contestarsi l'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, co.2, DPR 309/90, che per le droghe leggere resta fissata a 2 KG di principio attivo.
Invero, la questione posta alle SSUU nasceva dalla riflessione se, per le droghe leggere, le modifiche tabellari apportate dal D.L. 36/2014 imponessero o meno la fissazione di nuove soglie limite superate le quali era possibile riconoscere l'aggravante dell'ingente quantità.

n° 1697 - giovedì 14 maggio 2020
vai alla fonte Giurisprudenza penale
tag Corte di Cassazione | Decreto Legge | Sezioni Unite | Stupefacenti



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