Cassazione penale: è reato vendere mascherine prive di certificazione se presentate come presidi medici
La Corte di Cassazione, III sez. Penale, con sentenza n. 29578 del 26/10/2020, ha stabilito che non commette alcun reato il grossista di "mascherine di collettività" prive di certificazioni. La Corte ha, infatti, chiarito che non è vero che "la cessione di qualsivoglia tipologia di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di particelle di saliva nell'atto del respirare e del parlare o comunque di schermare gli organi periferici della respirazione", laddove prive della certificazione di regolarità alla normativa anti Covid-19, "integri la violazione dell'art. 515 cod. pen.". Tale norma, infatti, sanziona penalmente la cessione di beni "laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti". Integra, quindi, la fattispecie penalmente rilevante della frode nell'esercizio del commercio solo la vendita di mascherine, sprovviste del marchio CE, qualora vengano presentate come "chirurgiche", o comunque come presidi medici.
n° 1717 - giovedì 5 novembre 2020
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tag Art. 515 c.p. | Frode in commercio | Mascherine di collettività | Mascherine chirurgiche | Presidi medici | Certificazioni CE | COVID-19 | Corte di Cassazione
3.10.2024
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