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Detective fai da te? La Cassazione dice "Sì"

Non si configura la violazione della privacy per la divulgazione a terzi dei contenuti "rubati", se le informazioni sono utilizzate nell'ambito di un procedimento di separazione, in quanto l'utilizzo non è finalizzato alla comunicazione alla generalità di terzi. Tantomeno è configurabile la violazione della corrispondenza, in quanto questa presuppone una comunicazione umana nel suo profilo "statico" e scatta quando il pensiero già comunicato o da comunicare è fissato su un supporto, o rappresentato in forma materiale. Nel caso specifico, essendo stato utilizzato un keylogger, si trattava di comunicazioni carpite nel loro momento dinamico.

n° 1724 - giovedì 12 novembre 2020
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tag Privacy | Intercettazioni | Cassazione | Separazione | Prove | Violazione della corrispondenza



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