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Errata formulazione della questione di incostituzionalità e sua manifesta inammissibilità

Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, 2° comma, c.c. da parte del Tribunale di Bergamo «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p.». La Corte costituzionale, con ord. n. 352 del 29.11.2010 (depositata il 3.12.2010), ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile, giacché il giudice rimettente aveva omesso di indicare i parametri costituzionali violati, altresì osservando che il giudice a quo non aveva nemmeno motivato in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ed alla rilevanza della stessa, limitandosi ad aderire alla posizione dell'attore, secondo cui la sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. doveva essere equiparata al reato estinto per il quale l'art. 2738, comma 2, c.c. prevede che il giudice può conoscere del reato ai fini del risarcimento.

n° 173 - giovedì 16 dicembre 2010
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tag Giuramento | Legittimità costituzionale



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