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Deposito penale telematico ai tempi del Covid-19: ammesso ma non per tutto

Con sentenza n. 32566 del 3 novembre 2020, la I sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le disposizioni introdotte dall'art. 24, co. 4, D.L. 137/2020, che consentono anche nel settore penale l'invio di atti a mezzo PEC da parte del difensore, non derogano alle disposizioni del codice di procedura penale.
Ne discende che sono inammissibili i motivi nuovi, ex art. 585, co. 4 e 311, co. 4, c.p.p. trasmessi a mezzo PEC stante la natura tassativa delle modalità di deposito delle impugnazioni.
La previsione normativa emergenziale troverà applicazione solo per il deposito di atti per i quali il codice non preveda modalità particolari.

n° 1739 - giovedì 26 novembre 2020
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tag Corte di Cassazione | Motivi aggiunti | Inammissibilità | Informatica giuridica | Deposito telematico | Processo telematico



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