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Quando la revisione di un atto è... abusiva

È sufficiente la revisione di un atto redatto dal praticante per configurare il reato di esercizio abusivo della professione a carico di un avvocato sospeso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1931/2021, ha chiarito che non è necessario porre in essere una condotta professionale continua e organizzata per integrare la fattispecie suddetta ma bensì anche l'approvazione e la correzione di un semplice atto caratteristico della professione forense. Per i Giudici rileva anche il fatto che il rapporto con i clienti sia stato gestito dal professionista sospeso che, in via funzionale, si è servito poi del praticante per la concreta stesura dell'atto.

n° 1761 - giovedì 21 gennaio 2021
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tag Corte di Cassazione | Cassazione penale | Reato | Esercizio abusivo della professione forense | Avvocato



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