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Rifiuto dell'alcoltest in caserma: per la Cassazione è reato

Con sentenza n. 12142 del 31 marzo 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest la condotta del soggetto che, non opponendosi all'accompagnamento in caserma, rifiuti poi di sottoporsi al test. Il nodo della questione riposava sulla circostanza per cui l'accompagnamento coattivo in caserma, dove si trovava l'attrezzatura per il test, non è consentito. La difesa dell'imputato ha, quindi, eccepito l'illegittimità della richiesta delle forze dell'ordine ad effettuare l'alcol test una volta giunti in caserma posta a 20 Km di distanza dal luogo dell'incidente. La Corte ha però sottolineato come l'imputato non si fosse opposto all'accompagnamento coattivo e solo giunto in caserma si era rifiutato di sottoporsi al test.

n° 1806 - giovedì 29 aprile 2021
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tag Corte di Cassazione | Alcoltest | Guida in stato di ebbrezza | Codice della strada | Sicurezza



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