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Diritto di difesa ed elezione di domicilio

La Corte Costituzionale (sent. 365/2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, l. 689/1981, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione alternativi al deposito presso la cancelleria. Per la Corte, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l'evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l'effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all'opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L'art. citato, pertanto, viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

n° 185 - giovedì 13 gennaio 2011
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tag Diritto di difesa | Domicilio | Legge 689/1981 | Notifica | Corte Costituzionale | Illegittimità costituzionale



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