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Whatsapp: esiste il reato di molestie anche se è possibile bloccare il contatto

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37974/2021, ha affermato che il soggetto può essere condannato per molestie anche se è stato bloccato su whatsapp. Nel caso di specie un soggetto era stato condannato per il reato di molestie ex art. 660 c.p. per aver inviato numerosi messaggi via WhatsApp ad un agente di Polizia Municipale, arrecandogli disturbo per biasimevole motivo o petulanza. Il ricorrente affermava che le sanzioni di cui all'art. 660 c.p. erano limitate alla sola ipotesi della comunicazione telefonica in senso stretto, e non anche all'uso delle app di messaggistica istantanea; egli riteneva altresì che le comunicazioni insistenti inviate tramite WhatsApp non avessero carattere invasivo in quanto il destinatario aveva la facoltà di bloccarlo, impedendo quindi la ricezione dei messaggi senza bisogno di spegnere il telefono sacrificando la propria libertà di comunicazione, né tantomeno di cambiare numero. La Corte ha invece affermato che per "mezzo telefonico" si intendono anche gli sms inviati con telefoni fissi e mobili e la messaggistica istantanea e che l'elemento rilevante è prima di tutto "l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario", e non la mera "possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione". Secondo gli Ermellini, quindi, i messaggi whatsapp possono integrare il reato di molestie, anche se la vittima procede a bloccare il contatto, visto che il reato ex 660 c.p. non necessita dell'abitualità.

n° 1866 - domenica 9 gennaio 2022
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tag WhatsApp | Reato | Molestia | Cassazione penale



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