Si alla commerciabilità dei beni oggetto di donazione indiretta
Dietro-front della Cassazione sulla commerciabilità dei beni oggetto di donazione indiretta (ad esempio nel caso di intestazione di beni in nome altrui): essi «sono al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario» e pertanto possono essere venduti dal donatario senza che l'acquirente possa avere il timore di esser coinvolto in una lite tra gli eredi del donante. È quanto deciso con ordinanza 35461/2022: nella motivazione, la Cassazione smentisce la propria sentenza 4523/2022 in cui il bene oggetto di donazione indiretta avrebbe potuto essere oggetto di restituzione dall'avente causa del donatario (per 20 anni dalla donazione), se il legittimario, nel tentativo di conseguire il suo credito pari al valore della legittima spettantegli, avesse trovato il patrimonio del donatario non abbastanza capiente.
n° 1945 - giovedì 12 gennaio 2023
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tag Successioni | Donazione | Corte di Cassazione
3.10.2024
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