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Revoca della patente: il prefetto non ha discrezionalità

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 1666 del 2023, ha affermato che in merito alla revoca della patente di guida possono convivere due modi differenti di apportare la sanzione; mentre il giudice può disporre il ritiro del permesso di condurre, il prefetto deve procedere senza potere discrezionale all'applicazione delle pena accessoria. La revoca amministrativa, diversamente dal "ritiro" della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell'articolo 85 del Dpr n. 309/1990, non risponde a una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti, ma trova la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Il giudice penale ha la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha, invece, il dovere di disporne la revoca.

n° 1948 - giovedì 19 gennaio 2023
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tag Corte di Cassazione | Patente di guida | Prefetto



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