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Pericolo facilmente percepibile? Non si applica l'art. 2051 c.c.

Se il giudice accerta positivamente che il comportamento tenuto dal danneggiato è l'esclusiva causa dell'evento non è tenuto a richiedere al custode della cosa la prova del caso fortuito, che avrebbe determinato l'evento stesso, al fine di sollevarlo dalla propria responsabilità custodiale, ai sensi dell'art. 2051c.c. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9863 del 13 aprile 2023, con la quale è stato negato il risarcimento del danno in favore di un cittadino, scivolato su un pendio di terra battuta dove era presente un modesto quantitativo di ghiaia. I Giudici hanno affermato il principio secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più il comportamento imprudente deve considerarsi idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

n° 1994 - giovedì 4 maggio 2023
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tag Risarcimento del danno | Responsabilità extracontrattuale



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