Dimmi in che chat vai e ti dirò chi sei!
Attenzione alle frequentazioni di gruppo, anche se virtuali! Partecipare ad una chat di gruppo, in cui "girano" contenuti e materiali "poco ortodossi", può essere davvero pericoloso, anche se si ha solo la consapevolezza dei contenuti e non si carichi materiale. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 36572/23 ha infatti affermato che in tema di delitti contro la persona,"integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di file di contenuto pedopornografico archiviati sul cloud storage di una chat di gruppo nello spazio Telegram e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso".
n° 2028 - giovedì 7 settembre 2023
vai alla fonte Corte di Cassazione
tag Sentenza | Telegram | Corte di Cassazione
3.10.2024
ARGeNtWEB
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0