Legittime le sanzioni disciplinari in caso di rifiuto alla sostituzione di collega assente
Con la sentenza 548 del 12.1.2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un accordo collettivo stabilisce l'obbligo per il lavoratore di sostituire un collega assente, prevedendo per quell'ipotesi una retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, l'eventuale astensione collettiva da tale prestazione non rientra nell'ambito del legittimo diritto di sciopero, ma dà luogo ad inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che il comportamento del datore di lavoro che abbia irrogato sanzioni disciplinari ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta non è antisindacale.
n° 206 - giovedì 27 gennaio 2011
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3.10.2024
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