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Sequestro cellulare... acquisizione prove "una tantum"

La Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza 31180/2024 in tema di prove, ha affermato che è "illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il PM, prima di disporre la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati". L'acquisizione di tali dati configura la violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza, al di fuori dei presupposti stabiliti dall'articolo 15 della Costituzione. In motivazione, la Corte ha precisato che le "chat" in tal modo acquisite, affette da "inutilizzabilità patologica", non sono utilizzabili nella fase delle indagini e a fini cautelari.

n° 2143 - giovedì 1 agosto 2024
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tag Corte di Cassazione | Sentenza | Prove | Chat | Sequestro | Costituzione | Corrispondenza | Libertà | Segretezza



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